Permesso di costruire e piano attuativo non approvato: illegittimo lo stallo procedimentale (TAR Puglia n. 1061 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire che si fondi esclusivamente sulla mancata approvazione del piano attuativo è illegittimo quando il comparto interessato risulti già sostanzialmente urbanizzato e il procedimento di approvazione dello strumento esecutivo sia pendente da anni senza che l’Amministrazione indichi alcuna tempistica. In tale situazione l’atto si risolve in una non consentita situazione di stallo procedimentale, che vizia il provvedimento. Il Comune, prima di negare il titolo, deve condurre un’adeguata istruttoria sullo stato di urbanizzazione esistente e sulle concrete esigenze indotte dalla nuova costruzione. Decorso il termine di salvaguardia ex art. 12, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, la misura non può più essere invocata a sostegno del diniego.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune di Matino il rilascio del permesso di costruire per una villetta unifamiliare su un lotto ricadente in zona omogenea C “espansione” del vigente Programma di Fabbricazione. Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, con provvedimento del 27.05.2022, negava il titolo osservando che, nelle more dell’approvazione definitiva del PUE e della relativa convenzione urbanistica, l’intervento non poteva essere accolto, poiché l’art. 13 del vigente R.E.C. subordinava il rilascio del permesso alla redazione di piani di lottizzazione o piani quadro opportunamente convenzionati.

La società impugnava il diniego, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi e alla deliberazione consiliare di adozione del PUE, deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla motivazione posta a base del diniego: la subordinazione del titolo edilizio alla predisposizione di strumenti esecutivi estesi a idonei comprensori di programma e convenzionati. Il Tribunale richiama le proprie precedenti pronunce (sentenze n. 2246/2009, n. 410/2011 e n. 2247/2014) rese in casi analoghi, ove si è rilevato che, a fronte di un significativo livello di urbanizzazione e di edificazione della zona, l’ipotesi di condizionare il rilascio dei titoli all’approvazione di piani estesi a interi comprensori non appare più realistica.

Il convenzionamento che correda un piano urbanistico comporta l’equa ripartizione degli utili e degli oneri connessi all’urbanizzazione. Se la zona è già in gran parte edificata, da un lato manca ogni interesse al convenzionamento da parte di chi ha già costruito, dall’altro gli oneri ricadrebbero in modo eccessivo su chi intenda ancora edificare. La pretesa di uno strumento necessariamente convenzionato finisce così per applicare una norma svuotata di contenuto.

Il Tribunale distingue tre situazioni. Nelle zone inedificate il piano esecutivo è presupposto indispensabile del titolo. Nel lotto intercluso — area relitta, già compiutamente collegata alle opere di urbanizzazione — lo strumento esecutivo si ritiene superfluo e illegittima è la pretesa del Comune di subordinare il titolo alla lottizzazione. Nella situazione intermedia il piano attuativo resta necessario, ma la sua mancanza, in sé, non può fondare da sola il diniego quando sia ravvisabile una sostanziale urbanizzazione del comprensorio: occorre un’istruttoria che evidenzi le ulteriori esigenze indotte dalla nuova costruzione.

Applicando tali coordinate, il Collegio riconduce la fattispecie quanto meno alla terza situazione. La relazione tecnica giurata depositata dalla ricorrente, non contraddetta dall’Amministrazione, documenta che il lotto si affaccia su una via fornita di tutte le opere di urbanizzazione primaria: illuminazione e rete telefonica, rete idrica, fognatura, rete del gas, marciapiedi e strade asfaltate.

Il Tribunale richiama inoltre la recente sentenza n. 468/2024 della Sezione: essendo il procedimento di approvazione del PUE pendente dal 2016 e non ancora concluso, senza che l’Amministrazione abbia fornito alcuna tempistica, il diniego si risolve in una situazione di stallo procedimentale. Decorso il termine — triennale o quinquennale — previsto dall’art. 12, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001, la misura di salvaguardia non ha più efficacia. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli altri profili, ferme restando le successive determinazioni dell’Amministrazione nella riedizione del potere, e con spese irripetibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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