Ottemperanza: prova di notifica del titolo esecutivo prima dell’azione (TAR Lombardia Ordinanza n. 2923 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’azione deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, effettuata nelle forme e nei termini di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30 del 1997. Il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto prima del decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza, ove riscontri carenze documentali sulla prova di tale notificazione, dispone incombenti istruttori al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di proponibilità dell’azione, sottoponendo al contraddittorio delle parti l’eventuale questione di inammissibilità.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza n. 480/2024 emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l’esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia. Il giudizio, instaurato ai sensi degli artt. 63 e ss. cod. proc. amm., è stato affidato alla trattazione della Sezione Quarta del TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nell’esaminare gli atti acquisiti al fascicolo di causa, ha rilevato la presenza di una documentazione relativa alla prova della notificazione del titolo esecutivo non immediatamente consultabile tramite il sistema informatico. Tale circostanza ha determinato la necessità di verificare la corretta instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha richiamato il disposto dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30 del 1997, secondo cui il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto prima del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Tale disciplina, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, impone che l’atto introduttivo sia preceduto da una notificazione idonea a soddisfare le condizioni di proponibilità dell’azione.
Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la prova della notificazione del titolo esecutivo, anche al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti, ex art. 73 cod. proc. amm., l’eventuale questione di inammissibilità del ricorso. A tal fine, ha disposto che la produzione documentale sia accompagnata da una nota del difensore del ricorrente, nella quale vengano specificamente indicati i soggetti istituzionali destinatari della notificazione, le modalità con cui questa è stata effettuata e le ragioni per cui si è ritenuto di identificare la sede reale dell’amministrazione con un determinato domicilio digitale.
Il TAR ha ordinato alla parte ricorrente il deposito degli atti integrativi entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, fissando la successiva camera di consiglio per la trattazione del ricorso al 9 luglio 2026. Ha infine disposto che la segreteria della Sezione provveda alla comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.
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Nota della Redazione
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