Contributo di infrastrutturazione dovuto dal proprietario dell’area consortile (TAR Puglia n. 1060 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di infrastrutturazione dovuto ai Consorzi per lo sviluppo industriale costituisce un’obbligazione ex lege di natura non tributaria, dovuta una tantum da tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono attività nell’ambito dell’agglomerato consortile. Il presupposto della debenza è il mero potenziale insediamento nell’area ove sono presenti le infrastrutture gestite dal Consorzio, non la concreta realizzazione delle opere. Alla stregua degli oneri di urbanizzazione, l’obbligazione assume carattere propter rem: essa inerisce all’immobile e si trasferisce in capo all’acquirente, che subentra nel lato passivo anche se la dante causa nulla abbia versato. La contestazione circa la titolarità del rapporto attiene al merito e non integra difetto di legittimazione passiva. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce ha chiesto la condanna di una società proprietaria di un opificio nell’agglomerato Lecce/Surbo al pagamento di € 70.480,95, oltre i.v.a. e interessi, a titolo di contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture consortili. La società aveva già proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta del Consorzio.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 573 del 15 febbraio 2019, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il Consorzio ha quindi riproposto la domanda davanti al TAR, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 4 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio condivide la declinatoria del giudice ordinario e richiama il principio delle Sezioni Unite Civili n. 8619 del 2015. La vertenza sul contributo di infrastrutturazione ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. Sono disattese le eccezioni di inammissibilità ed estinzione: la mancata tempestiva riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm. è irrilevante, perché si verte su diritti soggettivi patrimoniali e il ricorso è stato proposto entro il termine decennale di prescrizione, più volte interrotto.
Nel merito il ricorso è fondato. La legge regionale Puglia n. 2/2007 attribuisce ai Consorzi la riscossione di tariffe e contributi per l’utilizzazione di opere e servizi, e il regolamento consortile del 2015, all’art. 7, comma 3, impone agli utilizzatori in proprio il contributo per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture comuni. L’art. 8, lett. A) del medesimo regolamento configura il contributo come dovuto una tantum da tutti i soggetti imprenditoriali operanti nelle aree gestite.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le infrastrutture sono realizzate nell’interesse delle imprese per consentirne l’insediamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1403 del 2020). Il contributo è dovuto per la mera ammissione del lotto nell’area consortile (Cons. Stato, Sez. IV, n. 799 del 2014) e presenta funzione analoga agli oneri di urbanizzazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3698 del 2019). Ne deriva la qualificazione come obbligazione propter rem, che prescinde dalla concreta realizzazione delle opere.
È respinta l’eccezione di violazione dell’art. 23 Cost. e del principio di legalità: la lettura combinata della fonte primaria e di quella regolamentare offre adeguata copertura legislativa alla pretesa. Quanto alla legittimazione passiva, la società resistente è proprietaria dell’immobile dal 2016 ed è subentrata nel lato passivo dell’obbligazione facente capo alla dante causa, che non aveva mai saldato il contributo. Il presupposto della debenza risulta comunque realizzato direttamente dall’odierna resistente, che non ha negato di svolgere attività nell’area consortile.
Il Collegio richiama infine Cons. Stato, Sez. IV, n. 958 del 2024 e la giurisprudenza di legittimità ivi citata (Cass. civ., Sez. II, n. 15500 del 2022): la legittimazione ad causam non va confusa con la titolarità del rapporto, sicché la questione attiene al merito. Il ricorso è quindi accolto, con condanna alle spese liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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