Immissione in ruolo su ammissione con riserva e condizione risolutiva implicita (Cons. Stato n. 6756 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’immissione in ruolo disposta in esecuzione di un’ammissione con riserva a una procedura concorsuale, avvenuta per effetto di una pronuncia cautelare o di primo grado, contiene una condizione risolutiva implicita nell’esito sfavorevole del giudizio di appello. La circostanza che il contratto e il provvedimento di nomina non rechino clausola risolutiva espressa né riferimento alla pendenza del contenzioso non vale a fondare un affidamento meritevole di tutela, né a configurare un comportamento concludente dell’amministrazione. Venuto meno il giudicato favorevole in via retroattiva, la pretesa alla stabilizzazione resta priva di base giuridica e si pone in contrasto con l’art. 97, quarto comma, Cost. e con l’art. 36, quinto comma, d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Fatto
La parte appellante aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 106/2016 per le classi di concorso A048 e A049, essendo stata dapprima esclusa per mancanza del titolo di abilitazione. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso e, in sede cautelare, ne aveva disposto l’ammissione con riserva. Superate le prove, l’amministrazione aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato, senza condizioni risolutive o sospensive.
Con una successiva pronuncia di appello il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell’esclusione originaria. L’amministrazione ha quindi adottato il decreto di esclusione dalla graduatoria. Il TAR Calabria ha rigettato il ricorso proposto avverso detto provvedimento e la parte ha interposto appello, dolendosi del fatto che il contratto non recasse alcuna condizione e invocando l’affidamento maturato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito la sequenza processuale, rilevando che la sentenza indicata nel provvedimento impugnato era stata resa inter alios. La pronuncia effettivamente riferibile alla parte appellante è quella che, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso e validato l’esclusione dalla procedura. L’errore materiale commesso nell’indicazione del numero della sentenza è stato ritenuto irrilevante, non inficiando il provvedimento che ha correttamente eseguito il giudicato.
La Corte ha poi affrontato il motivo centrale, secondo cui l’immissione in ruolo senza condizioni avrebbe costituito un’autonoma decisione dell’amministrazione, idonea a fondare il rapporto di lavoro. Il ragionamento muove dalla qualificazione dell’atto: l’assunzione non era altro che l’adempimento conseguente alla sentenza di primo grado. Da qui la conclusione che quegli atti contenevano una condizione risolutiva implicita, rappresentata dall’esito sfavorevole del giudizio d’appello, la cui mancata espressione non ne priva di efficacia il rapporto con il provvedimento di assunzione.
Il Collegio ha quindi escluso che l’immissione in ruolo potesse valere come comportamento concludente. L’amministrazione, interponendo appello avverso la decisione favorevole, aveva manifestato una volontà opposta. Annullata la decisione di primo grado con efficacia retroattiva, è venuto meno l’obbligo di ottemperare al giudicato e con esso ogni base giuridica della pretesa. Accogliere la richiesta di stabilizzazione avrebbe inoltre violato l’art. 97, quarto comma, Cost., consentendo il prosieguo di un rapporto di lavoro di mero fatto in contrasto con l’art. 36, quinto comma, d.lgs. n. 165 del 2001.
Infine, la Corte ha verificato l’applicabilità della sanatoria normativa invocata, riconoscendo che alla posizione della parte si applica la disciplina del d.l. n. 71/2024 per coloro che hanno partecipato con riserva e sono stati successivamente immessi in ruolo, poi soccombenti in sede definitiva. Tale disciplina prevede un percorso agevolativo, non la stabilizzazione, confermando indirettamente la correttezza dell’interpretazione seguita. L’appello è stato conseguentemente rigettato, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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