Sigilli su cava abusiva: competenza esclusiva del Sindaco e non del dirigente (TAR Marche n. 1061 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 19, comma 10, della L.R. Marche n. 71/1997 riserva al Sindaco, e non al dirigente o responsabile di settore, il potere di disporre la sospensione dell’attività estrattiva abusiva e l’apposizione dei sigilli sull’area di cava. La previsione, successiva alla riforma del pubblico impiego di cui alla legge n. 421/1992 e al d.lgs. n. 29/1993, configura una competenza propria del Sindaco e non un’attività gestionale automaticamente trasferita alla dirigenza. Il verbale di apposizione dei sigilli adottato dal responsabile dell’ufficio in assenza del provvedimento sindacale è pertanto illegittimo e va annullato. Alla luce di una lettura sistematica dell’art. 19, il Comune non è competente ad accertare l’esistenza di un’attività estrattiva abusiva, spettando tali funzioni alla Provincia, al Distretto Minerario e ai Carabinieri Forestali.

Il Fatto

Un’azienda agricola, incaricata dell’esecuzione di lavori di bonifica agraria per spietramento su un terreno in località Tenna, presenta S.C.I.A. e C.I.L.A. per il miglioramento fondiario, consistente nell’asporto del materiale ghiaioso e nella ricostituzione di un franco di coltivazione destinato all’impianto di pescheti e susini.

A lavori pressoché ultimati, un sopralluogo dei tecnici comunali rileva scavi condotti a profondità superiore a quella progettuale, eseguiti «ad occhio» senza strumentazione. Il Comune adotta così un’ordinanza di sospensione dei lavori, richiamando l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 19 della L.R. n. 71/1997, e dispone l’apposizione dei sigilli a firma del responsabile dell’Area 6. La società impugna gli atti davanti al TAR, che in parte dichiara il ricorso improcedibile e in parte lo accoglie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue anzitutto i due provvedimenti impugnati, adottati ai sensi di normative diverse. Quanto all’ordinanza di sospensione, il ricorso è improcedibile: nel termine perentorio di 45 giorni dalla sua adozione il Comune non ha assunto il provvedimento definitivo, esaurendo così l’efficacia del provvedimento cautelare.

Il Tribunale esclude, tuttavia, che l’ordinanza fosse del tutto priva di base istruttoria. Al momento del sopralluogo la ditta aveva realizzato sbancamenti di notevole consistenza, idonei a ingenerare il dubbio che l’intervento non si limitasse alla bonifica agraria. Nel corso di tale intervento può essere necessario eseguire scavi più profondi rispetto al progetto, e solo la ricomposizione finale del terreno consente di verificare la conformità al titolo. Il mancato avvio di provvedimenti sanzionatori può dipendere proprio dai chiarimenti forniti dalla ricorrente.

Quanto alla dedotta commistione tra normativa edilizia ed estrattiva, il Collegio ritiene che una medesima condotta materiale possa violare ad un tempo una norma del T.U. Edilizia e una norma speciale. Non è quindi di per sé illegittimo il richiamo congiunto all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e alla L.R. n. 71/1997.

Passando ai sigilli, il ricorso è ammissibile, perché il Comune non ha smentito che il terreno sia tuttora sottoposto alla misura. Nel merito è fondata la censura di violazione dell’art. 19, comma 10. La norma attribuisce in modo inequivoco al Sindaco il potere di disporre la sospensione, l’indisponibilità dei materiali e l’apposizione dei sigilli. Essendo la disposizione successiva alla riforma della dirigenza, essa configura una competenza esclusiva del Sindaco, non un’attività gestionale trasferibile al dirigente. Né il Comune può accertare l’attività estrattiva abusiva, spettando la vigilanza alla Provincia, al Distretto Minerario e ai Carabinieri Forestali.

Il verbale va dunque annullato perché redatto in assenza del provvedimento sindacale, con ordine al Comune di restituire la piena disponibilità del terreno ai proprietari e all’azienda. Le spese sono compensate, atteso il parziale rigetto nel merito che sarebbe intervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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