Ottemperanza al giudicato civile e accertamento della titolarità del credito (TAR Calabria n. 1181 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario il giudice amministrativo conosce solo dei momenti strettamente consequenziali al giudicato: interessi e rivalutazione maturati dopo la decisione, danni da inesecuzione, chiarimenti sul contenuto del giudicato. Non sono ammessi momenti di cognizione autonomi su sopravvenienze o spazi lasciati bianchi dal giudicato, perché altrimenti si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione. Quando la contestazione investe la titolarità del diritto di credito portato dal giudicato, l’esecuzione impone la soluzione di complesse questioni di diritto civile, processuale e sostanziale, sottratte alla potestas iudicandi del giudice amministrativo. Il ricorso per ottemperanza va pertanto dichiarato inammissibile, spettando la cognizione al giudice ordinario.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza n. 893/2015 con cui la Corte di appello di Catanzaro, Sezione prima civile, ha condannato in solido il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del demanio al pagamento, in favore di una società di persone, di un indennizzo ex art. 936 c.c. oltre rivalutazione e interessi. La società, costituita nel 1983, era stata sciolta nel 1994 ed estinta nel 1997. Il ricorso è proposto da chi assume la qualità di socio originario e di socio-erede, oltre che di erede di altro socio e di eredi dei genitori di questi.
Si costituiscono il Ministero e l’Agenzia del demanio, chiedendo il rigetto. Intervengono ad opponendum numerosi soggetti, i quali eccepiscono l’inammissibilità del ricorso: essi assumono di essere subentrati, mediante contratti di compravendita dei beni, nella titolarità delle situazioni vantate dalla società prima della sua estinzione, con applicazione della disciplina della successione a titolo particolare nel rapporto controverso di cui all’art. 111 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), c.p.a. e la regola per cui, per i giudicati di giudici diversi da quello amministrativo, l’ottemperanza è ammessa solo al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato quanto al caso deciso. Ne deriva che i momenti cognitivi consentiti sono solo quelli consequenziali al giudicato.
La Corte esclude che possano introdursi momenti di cognizione autonomi rispetto a sopravvenienze o a spazi lasciati bianchi dal giudicato. Diversamente ragionando, si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l’ottemperanza diventerebbe la sede per attribuire al giudice amministrativo spazi di cognizione in ambiti riservati ad altre giurisdizioni. Sul punto richiama Cass., sez. un., n. 27277 del 2011.
Applicando il principio, il Collegio rileva che le contrapposte posizioni di ricorrenti, resistenti e controinteressati rendono controversa la titolarità del diritto di credito oggetto del giudicato. L’esecuzione della sentenza si risolverebbe così nella soluzione di questioni di diritto civile, processuale e sostanziale, che attengono propriamente ed esclusivamente alla cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario. Le peculiarità della vicenda e la definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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