S.C.I.A. commerciale: obbligo di preferire il potere conformativo al diniego (TAR Sicilia n. 47 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, la P.A. che accerta la carenza dei requisiti di una S.C.I.A. può adottare provvedimenti inibitori, repressivi e conformativi. Il potere conformativo deve essere preferito a quello inibitorio quando l’attività segnalata possa essere conformata alla normativa vigente. La P.A. che ometta la fase conformativa e adotti immediatamente il diniego, senza allegare alcuna circostanza a supporto di tale scelta, esercita illegittimamente il proprio potere di controllo. L’art. 64 d.lgs. n. 59/2010 richiama i poteri previsti dall’art. 19 legge n. 241/1990, sicché il controllo sulle Segnalazioni certificate in materia commerciale segue le medesime regole procedimentali.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della vendita al dettaglio di cibi e bevande e ha rilevato un’attività commerciale con sede su area demaniale. Dopo aver presentato istanza di voltura della concessione demaniale già rilasciata alla propria dante causa, ha inoltrato al Comune una S.C.I.A. commerciale. L’Amministrazione ha rigettato la Segnalazione rilevando che era già stata comunicata la cessazione della precedente attività commerciale, non essendo quindi ammissibile alcun subingresso, e che mancava la necessaria concessione demaniale dei luoghi.

La società ha quindi presentato una seconda Segnalazione, anch’essa denegata per la prima delle ragioni esposte. Nel frattempo la concessione demaniale era stata acquisita. Il TAR Sicilia ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 268/2025, riformata dal C.G.A.R.S. con ordinanza cautelare n. 291/2025. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici, esamina in via prioritaria il secondo motivo di gravame, ritenendolo fondato. La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle determinazioni comunali perché i poteri di controllo sulle Segnalazioni certificate sarebbero stati esercitati senza rispettare quanto disposto dall’art. 64 d.lgs. n. 59/2010, che consente alle Amministrazioni di esercitare i poteri dell’art. 19 legge n. 241/1990.

Il TAR ricostruisce la disciplina dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. La P.A. che accerta la carenza dei requisiti adotta, entro sessanta giorni dal ricevimento della Segnalazione, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi. Quando sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, invita invece il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con un termine non inferiore a trenta giorni.

Richiamando la sentenza della Corte cost. n. 45 del 13.03.2019, il Collegio ricorda che il comma 3 dell’art. 19 attribuisce alla P.A. un triplice ordine di poteri — inibitori, repressivi e conformativi — esercitabili entro il termine di sessanta giorni, dando la preferenza a quelli conformativi qualora sia possibile. Nella medesima direzione è richiamata la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1891 del 05.08.2022.

Le determinazioni impugnate, con cui l’Amministrazione ha ritenuto di fare applicazione immediata del potere inibitorio, omettendo la fase conformativa e non allegando alcuna circostanza a supporto di tale scelta, sono pertanto illegittime e meritano annullamento. Prima di denegare il subingresso segnalato con la seconda S.C.I.A., il Comune avrebbe dovuto esercitare i poteri conformativi, verificando la possibilità di recepire la Segnalazione e indicando i correttivi necessari per attribuirle la natura di S.C.I.A. per l’avvio di attività commerciale piuttosto che di subingresso.

Quanto all’altro profilo controverso, la società ricorrente risulta in possesso di un valido titolo di detenzione dei luoghi, tant’è che l’Amministrazione, nel reiterare il diniego con il secondo atto, non ha riproposto tale ragione ostativa. Il gravame è quindi accolto, con assorbimento di tutte le ulteriori deduzioni, e le determinazioni gravate sono annullate. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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