Cessazione della materia del contendere per rilascio del condono edilizio in sanatoria (TAR Lazio n. 792 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere integra una pronuncia di merito, adottata quando, in pendenza del giudizio, sopravvenga un assetto sostanziale di interessi integralmente satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria sopravvenuto al ricorso determina il venir meno dell’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, ove la soddisfazione risulti in modo cristallino dagli atti. La declaratoria presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta esaurisca compiutamente la pretesa dedotta in giudizio, non essendo sufficiente una mera modificazione parziale del quadro provvedimentale. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese quando l’esito processuale trovi causa nel sopravvenuto comportamento dell’amministrazione, in coerenza con le richieste della parte ricorrente.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune, in riscontro a due istanze di condono edilizio, aveva precisato che le opere oggetto di sanatoria erano soltanto quelle indicate nelle originarie istanze, secondo la quantificazione e la graficizzazione contenute negli elaborati progettuali depositati. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, tale precisazione era idonea a ledere i diritti reali vantati in relazione agli immobili, escludendo dal chiesto rilascio del titolo in sanatoria parte delle opere oggetto delle istanze di condono.

Il Comune non si costituiva in giudizio. Nelle more, deceduto uno dei ricorrenti, si costituivano i suoi eredi. Dopo l’avviso di perenzione e la tempestiva istanza di fissazione dell’udienza, il difensore depositava il provvedimento sopravvenuto con cui il competente Dirigente comunale aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria, sulla base di una rinnovata istruttoria, chiedendo la declaratoria di estinzione per perenzione o, in subordine, di sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude, in primo luogo, i presupposti per l’estinzione del giudizio per perenzione. Dopo l’avviso di Segreteria trasmesso alla pec del difensore, l’istanza ex art. 82 c.p.a. era stata depositata tempestivamente, recando la sottoscrizione del difensore e dei ricorrenti.

Nel merito, il Tribunale ritiene invece sussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuto il rilascio del titolo in sanatoria, in esito alle due istanze di condono presentate dai ricorrenti.

Il Collegio ricostruisce l’istituto richiamando il principio secondo cui la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, conseguente all’accertamento del sopravvenuto assetto di interessi favorevole al ricorrente, in quanto interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, e come tale non più revocabile in dubbio.

La condizione applicativa è puntualizzata con precisione: la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando, in pendenza del giudizio, intervenga una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, e tale circostanza deve risultare in modo cristallino dagli atti. Nel caso concreto, la rinnovata istruttoria e il rilascio del titolo in sanatoria integrano la piena soddisfazione della pretesa introdotta in giudizio.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto del sopravvenuto esito favorevole, dell’attività processuale svolta e delle richieste dei ricorrenti come da ultimo formalizzate. Il ricorso è quindi definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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