Inammissibile la riassunzione tra gradi diversi, resta la riproposizione dell’ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 1062 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riassunzione del giudizio disciplinata dall’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. opera esclusivamente nei rapporti tra Tribunali amministrativi regionali, sul piano della competenza orizzontale, e non consente la traslazione della causa dal TAR al Consiglio di Stato o al C.G.A.R.S., dovendosi escludere l’applicazione analogica dell’istituto e dell’art. 50 cod. proc. civ. per il limite di compatibilità posto dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.. Il TAR adito in sede di ottemperanza, che si ritenga incompetente in favore del giudice di secondo grado, deve dichiarare inammissibile il ricorso, trattenendo presso di sé le altre domande connesse, senza assegnare alcun termine per la riassunzione. L’erronea concessione di quel termine non rende ammissibile il ricorso tempestivamente riassunto. La parte interessata può solo riproporre l’azione di ottemperanza davanti al giudice competente, entro il termine prescrizionale dell’actio iudicati. Non sussiste competenza funzionale esclusiva del giudice dell’ottemperanza sulle azioni meramente dichiarative di nullità per violazione o elusione del giudicato.

Il Fatto

Il dante causa del ricorrente aveva chiesto nel 2004 il condono edilizio ex art. 32 legge n. 326/2003 per opere realizzate in un immobile del Comune di Milazzo. Il Comune negava la sanatoria e il ricorrente otteneva l’annullamento del diniego con decreto presidenziale regionale del 30 dicembre 2010, reso in conformità al parere del C.G.A.R.S. a Sezioni Riunite.

Nel 2022 il ricorrente chiedeva alla Soprintendenza il nulla osta sulle opere, che veniva negato nel febbraio 2024. Impugnava allora quel provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendone la nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990 per violazione del giudicato. Il TAR declinava la propria competenza in favore del C.G.A.R.S. e assegnava il termine di trenta giorni per la riassunzione ex art. 15, comma 4, cod. proc. amm.. Il ricorrente riassumeva il giudizio, che il C.G.A.R.S. ha dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura della riassunzione: essa non instaura un nuovo giudizio, ma prosegue quello originario e postula l’omogeneità dei presupposti processuali. Il rimedio trova fondamento nel principio di salvezza degli atti e opera quando il vizio del rapporto processuale sia sanato.

La traslazione tra plessi giurisdizionali diversi costituisce vicenda concettualmente distinta. L’art. 11 cod. proc. amm. e l’art. 59 legge n. 69/2009 consentono la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti solo alle condizioni previste. La riassunzione in senso proprio resta confinata alla competenza interna al medesimo plesso.

Gli artt. 13, 14, 15 e 16 cod. proc. amm. disciplinano la sola competenza dei TAR. La competenza del giudice d’appello si ricava dagli artt. 6 e 100 cod. proc. amm.. Da qui l’impossibilità di applicare l’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. al rapporto tra TAR e C.G.A.R.S., nonché l’inapplicabilità dell’art. 50 cod. proc. civ. per il limite dell’art. 39 cod. proc. amm..

La competenza del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. quale giudice dell’ottemperanza di unico grado, ex art. 113 cod. proc. amm., ha carattere eccezionale e deroga al doppio grado. Tale infungibilità rispetto alla competenza generale dei TAR esclude la traslatio iudicii. Il TAR deve quindi pronunciare sentenza di inammissibilità, separando e trattenendo le domande connesse, e regolare la pregiudizialità con i consueti strumenti processuali.

Il Collegio esclude anche la conversione del ricorso in riassunzione in autonomo ricorso in unico grado: la domanda di ottemperanza resta riproponibile entro il termine decennale ex art. 2953 cod. civ., senza necessità di postulare la salvezza degli effetti. Richiamata l’Ad. Plen. n. 2/2013, si precisa che il ricorso al giudice dell’ottemperanza non è necessario quando si chieda il mero accertamento della nullità, essendo all’uopo idoneo il giudice della cognizione. Il ricorso in riassunzione è dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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