Acquisizione gratuita dell’area abusiva e proprietario incolpevole non destinatario dell’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 808 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime costituisce sanzione autonoma rispetto a quella demolitoria e consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del suo destinatario. Essa non può essere comminata nei confronti di un soggetto estraneo all’ordine, al quale nessuna comunicazione sia stata rivolta e che non possa essere rimproverato per l’inadempimento altrui. L’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 presuppone la previa notifica dell’ingiunzione all’interessato, e il difetto di tale notifica al nuovo proprietario incolpevole rende illegittimo l’atto acquisitivo. Parimenti illegittimo è l’atto di acquisizione adottato senza che sia stata previamente definita l’istanza di condono ritualmente presentata, che impone la sospensione dei procedimenti sanzionatori.
Il Fatto
Il ricorrente è divenuto proprietario di un compendio immobiliare a seguito di una procedura di espropriazione immobiliare. Il bene era già stato oggetto di un diniego di sanatoria e di un ordine di demolizione, adottati e notificati esclusivamente nei confronti del precedente proprietario, debitore esecutato, e da questi non adempiuti.
Con una precedente sentenza della stessa Sezione il ricorrente aveva già ottenuto l’annullamento degli atti di acquisizione gratuita, ma il Comune ha comunque disposto, con due verbali, l’immissione nel possesso e l’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime, richiamando l’ordine demolitorio altrui e una delibera consiliare già annullata. Il Comune non si è costituito. I ricorsi sono stati riuniti e decisi all’udienza pubblica del 9 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento che riconosce agli atti impugnati valenza meramente dichiarativa dell’effetto acquisitivo maturato ex lege per il decorso inutile del termine. Tale lettura, tuttavia, va adattata quando l’Amministrazione pretenda di far valere l’effetto nei confronti di un soggetto estraneo all’ordine di demolizione, al quale nulla è stato comunicato.
In tal caso il primo atto che il proprietario riceve è proprio quello che formalizza l’acquisizione e dispone l’immissione nel possesso. Un’interpretazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 secundum rationem, coerente con la ragionevolezza e con il diritto di difesa, gli attribuisce il diritto di impugnare tali atti. La soluzione opposta condurrebbe all’esito assurdo di subire l’acquisizione, pur in assenza delle condizioni di legge, senza alcuna possibilità di impedirla. Ne discende l’ammissibilità dei gravami.
Nel merito coglie nel segno il primo motivo. Il comma 4 richiede la previa notifica all’interessato ai fini dell’accertamento dell’inottemperanza. Il citato quadro giurisprudenziale e costituzionale esclude che l’ordinanza di demolizione possa produrre conseguenze pregiudizievoli per il proprietario incolpevole, non destinatario di un rinnovato ordine, e impone di accertare l’elemento soggettivo almeno colposo quale indice di rimproverabilità. Il Comune, invece, ha applicato la sanzione privativa chiamando il ricorrente a rispondere dell’inadempimento altrui.
Fondato è anche il secondo motivo. L’istanza di condono è stata ritualmente proposta e può intervenire anche dopo l’acquisizione, fino alla demolizione o all’utilizzazione pubblica del bene. La sua presentazione ha determinato l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione prima adottata e, in via derivata, degli atti acquisitivi che ne costituivano presupposto, oltre alla sospensione dei procedimenti sanzionatori ex art. 44 l. n. 47/1985 fino alla definizione dell’istanza.
Gli atti impugnati sono pertanto annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune. Quest’ultimo dovrà anzitutto definire con provvedimento espresso e motivato l’istanza di condono, astenendosi dal riattivare il procedimento; solo in caso di esito negativo potrà riattivarlo, notificando al ricorrente un ordine di demolizione e, in caso di inottemperanza accertata con nuovo verbale, adottare un nuovo atto di acquisizione, perimetrando l’area sottratta.
Nota della Redazione
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