Revoca della commissione e margine di sindacato sulla valutazione concorsuale (TAR Puglia n. 1090 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della nomina di una commissione giudicatrice universitaria è legittima quando dalle condotte del membro designato emerga il rischio che la composizione dell’organo sia orientata a salvaguardare equilibri accademici interni, compromettendo la trasparenza e l’imparzialità della valutazione. L’amministrazione può dichiarare l’incompatibilità di un docente a far parte della commissione per gravi ragioni di convenienza, anche in assenza di una causa tipica, perché l’organo tecnico opera nel rispetto dell’art. 97 Cost. Il giudizio comparativo sui titoli dei candidati integra espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato del giudice amministrativo, salvo irrazionalità o illogicità manifesta. Il ricorso è pertanto respinto nel merito.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa associata in Farmacologia e abilitata alla prima fascia, ha partecipato alla procedura valutativa indetta dall’Università di Foggia per un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 05/G1. La procedura è stata caratterizzata da una lunga serie di vicende relative alla composizione della commissione: revoca della prima nomina, dimissioni e rinunce dei componenti, ripetute ricostituzioni.

La commissione effettivamente insediata ha concluso i lavori indicando il controinteressato quale candidato pienamente idoneo alla chiamata e la ricorrente come idonea. La ricorrente ha impugnato la proposta di chiamata, i verbali, i decreti rettorali di nomina della commissione e, con motivi aggiunti, il decreto di nomina del controinteressato quale professore di prima fascia. Ha dedotto vizi propri e derivati della procedura di selezione dei commissari e l’illegittimità della valutazione comparativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la revoca della commissione che annoverava il membro designato. Le due comunicazioni inviate da quest’ultimo al Rettore e al Direttore del Dipartimento, secondo il Tribunale, non si limitano alla proposta di una rosa di docenti sorteggiabili. Esse esprimono la preoccupazione di salvaguardare il ruolo del decano della materia della sede, tracciando di fatto l’identikit del candidato da preferire. Tale condotta compromette la imparzialità dell’organo e giustifica la revoca.

Quanto al meccanismo di sorteggio integrale introdotto dal Consiglio di Dipartimento, il Tribunale ha rilevato che esso è stato adottato sulla base di una nota dell’Area legale dell’Ateneo, in difficoltà di composizione dell’organo, per sterilizzare ogni sospetto di parzialità. La censura è infondata, perché l’amministrazione ha agito per garantire il pubblico interesse alla trasparenza, prevalente sull’interesse alla conservazione di una determinata commissione.

Il Tribunale ha poi respinto la censura sull’incompatibilità del membro designato. Pur essendo le cause di incompatibilità tassative, l’amministrazione può dichiararla per gravi ragioni di convenienza, ossia per evitare che la designazione di un docente già pronunciatosi all’esterno sul profilo da assumere condizioni il giudizio degli altri commissari, in attuazione dell’art. 97 Cost.

Rispetto alle commissioni succedutesi, il Collegio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse: gli organi collegiali non hanno mai avviato la valutazione dei curricula e dei titoli, sicché da quegli atti non deriva alcuna lesione per la ricorrente.

Nel merito della valutazione comparativa, il Tribunale ha ribadito il perimetro del sindacato sulla discrezionalità tecnica, senza interferire nella riserva di amministrazione. Il criterio dell’impact factor è stato correttamente applicato alla data di pubblicazione, e la tabella comparativa della produzione scientifica registra un numero di lavori nettamente superiore del controinteressato (91 a 59), con tre dei quattro indicatori bibliometrici a lui favorevoli. Non emergono profili di irrazionalità o illogicità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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