Revoca del nulla osta non perentorio e tutela del lavoratore incolpevole (TAR Marche n. 1042 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni lavorativi previsto dall’art. 9, comma 5, lettera a), del D.P.C.M. 27 settembre 2023 per la verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale non ha natura perentoria. La sua inosservanza, per giunta solo formale, non legittima la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La disciplina dell’immigrazione esprime un favor per il rilascio del permesso di soggiorno e considera le irregolarità amministrative sanabili non preclusive, salvo ulteriori e più gravi elementi ostativi. L’Amministrazione non può ricavare termini decadenziali non coerenti con l’impianto complessivo del sistema. La decadenza dipendente dall’inadempimento del datore di lavoro non può riflettersi in danno del lavoratore incolpevole.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, presentava il 4 dicembre 2023 istanza di nulla osta all’ingresso in favore di un lavoratore subordinato, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del DL n. 73/2022. Il nulla osta veniva rilasciato il 19 maggio 2024, anche in carenza delle informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998. A seguito di successivo accertamento, l’Amministrazione riscontrava la sussistenza di un elemento ostativo e, previo preavviso, adottava il decreto di revoca del nulla osta, notificato il 23 luglio 2024. Il provvedimento si fondava sull’unica ragione che il datore di lavoro non aveva atteso il decorso dei quindici giorni lavorativi dalla richiesta al Centro per l’Impiego, previsti dalla lett. a) dell’art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 27 settembre 2023.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Marche deducendo l’erronea qualificazione come perentorio del termine, previsto da fonte secondaria, e il difetto di motivazione. In sede cautelare la Sezione accoglieva l’istanza con ordinanza n. 216/2024, rilevando che il perdurante silenzio del Centro per l’Impiego equivaleva a verifica di indisponibilità e che l’inadempimento formale del datore non poteva pregiudicare il lavoratore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’orientamento già espresso in fase cautelare e accoglie il ricorso. Il punto centrale è la qualificazione del termine di quindici giorni: la sua inosservanza costituisce un’irregolarità amministrativa sanabile e non un vizio idoneo a travolgere il nulla osta. La previsione proviene da una fonte secondaria e non può essere letta come termine decadenziale in assenza di una base normativa coerente con il sistema.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che esprime un favor per il rilascio del permesso di soggiorno e impone di considerare le circostanze sopravvenute. L’Amministrazione non può ricavare elementi preclusivi da irregolarità formali quando non emergono ulteriori e più gravi elementi ostativi, nella specie non venuti in rilievo.
Il Collegio ribadisce poi che il perdurante silenzio del Centro per l’Impiego, protrattosi ben oltre i quindici giorni, sostanzialmente equivale a verifica di indisponibilità. L’accertamento dell’indisponibilità, dunque, si era comunque realizzato, sia pure per inerzia dell’ufficio e non per iniziativa tempestiva del datore.
Assume rilievo decisivo la posizione del lavoratore. La decadenza dipendente da un inadempimento, per giunta solo formale, del datore di lavoro si rifletterebbe in maniera pregiudizievole sul lavoratore incolpevole. Questi, come documentato, ha ottenuto il visto d’ingresso, il permesso per attesa occupazione, l’iscrizione anagrafica sanitaria, una sistemazione alloggiativa e un contratto di lavoro, inserendosi proficuamente nella realtà sociale e lavorativa locale.
Per tali ragioni il provvedimento impugnato è annullato e al lavoratore va rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro sulla base del nulla osta illegittimamente revocato, con validità dal 26 settembre 2025, giorno successivo alla scadenza del permesso conseguito in virtù del pronunciamento cautelare. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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