Porto d’armi: rileva la condotta di vita anche senza condanne penali (TAR Lombardia n. 1062 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio delle autorizzazioni di polizia, e segnatamente del porto d’armi per uso sportivo, l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale volto a verificare l’affidabilità del richiedente e l’assenza di rischio di abusi nell’uso delle armi. Tale giudizio non si esaurisce nell’accertamento dell’assenza di condanne penali: l’autorità può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti, ovvero oggetto di remissione di querela, archiviazione o estinzione del reato, purché complessivamente indicativi di una condotta non specchiata. Ciò che rileva è la personalità complessiva del soggetto, la sua storia di vita pregressa e le presumibili evoluzioni del percorso di vita, non l’esito dei procedimenti penali. Il giudizio prognostico di inaffidabilità non è dunque irragionevole quando si fondi su una pluralità di episodi che manifestino una propensione a comportamenti violenti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Milano ha respinto la sua istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo. Il diniego si fondava su una serie di episodi — sfruttamento della prostituzione, stalking, minacce, violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, estorsione — ritenuti indicativi di una scarsa affidabilità e buona condotta. Contro l’atto il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.

Con un primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando che la Questura non avrebbe valutato specificamente la memoria e la documentazione prodotte, e contestando il giudizio di “scarsa morale e cattiva condotta” in assenza di alcuna condanna. Con un secondo motivo ha invocato la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, sostenendo che il T.U.L.P.S. prevede specifiche ipotesi di diniego fondate su condanne per determinati reati, non su mere denunce o querele, e che nel 2020 vi era stata accettazione della remissione di querela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dal consolidato indirizzo secondo cui tutta la materia delle autorizzazioni di polizia è improntata al principio dell’assenza di mende, sia al momento del rilascio del titolo che in costanza di esso (Cons. St., sez. III, n. 1528 del 2023; Cons. St., sez. III, n. 3791 del 2015). La ratio del combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. risiede nell’esigenza di evitare che il porto d’armi sia rilasciato a soggetti che, per i comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità circa il corretto uso, potendo costituire un pericolo per l’incolumità e l’ordine pubblico.

Tale scarsa affidabilità può essere desunta valutando la personalità complessiva del soggetto, la storia di vita pregressa e le presumibili evoluzioni del percorso di vita. Nell’esercizio del potere discrezionale l’amministrazione può valorizzare anche situazioni non penalmente rilevanti ma indicative di una condotta non specchiata: si richiede che l’interessato osservi una condotta improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e delle regole di civile convivenza (Cons. St., sez. III, n. 2739 del 2021; Cons. St., sez. III, n. 4666 del 2013).

Il Tribunale ha poi precisato che, malgrado l’estinzione del procedimento penale, l’autorità di pubblica sicurezza resta libera di valutare autonomamente i fatti posti a suo fondamento (TAR Piemonte, sez. I, n. 907 del 2017), poiché rileva la condotta tenuta e non l’esito dei procedimenti penali, potendosi valorizzare determinati fatti anche a fronte di una sentenza di assoluzione (TAR Emilia-Romagna, n. 661 del 2017). La verifica positiva dell’affidabilità mira a prevenire delitti e sinistri involontari connessi alla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, n. 4121 del 2014), e si sostanzia in un favorevole giudizio prognostico, più stringente del mero accertamento dell’assenza di pericolosità sociale (Cons. Stato, sez. III, n. 1972 del 2019).

Da ciò deriva che la remissione della querela, l’estinzione del reato o l’archiviazione non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di inaffidabilità (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3820 del 2022). Nel caso concreto il Collegio ha ravvisato una lunga serie di fatti manifestanti una propensione a comportamenti violenti che, nel loro insieme, dimostravano una difficoltà nel controllo delle pulsioni nervose; sebbene di scarsa gravità e non perseguiti in sede penale, essi rendevano non irragionevole il giudizio negativo espresso dalla Questura. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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