Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1063 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. In tale ipotesi l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale, non essendo sufficiente la mera inerzia. È ammissibile la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. volta a ottenere la penalità di mora, istituto di carattere sanzionatorio che si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. La misura della penalità è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza del 14 febbraio 2022, n. 159, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato la Comunità Montana della Presila Catanzarese al pagamento, in favore della società ricorrente, della complessiva somma di € 264.859,79, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dall’11 gennaio 2001 sino al soddisfo, nonché agli interessi previsti dall’art. 35 del Capitolato Generale OO.PP. su un importo previamente rivalutato, alla rifusione delle spese del doppio grado e all’accollo delle spese di CTU.
La sentenza è passata in giudicato ed è divenuta definitivamente esecutiva; il titolo è stato notificato il 2 marzo 2022. Non avendo l’ente dato corso al pagamento, la società creditrice ha adito il TAR Calabria con ricorso notificato il 15 maggio 2024 e depositato il 20 maggio 2024, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. La pretesa creditoria della ricorrente si fonda su una decisione giurisdizionale passata in giudicato, della quale è stata data attestazione dalla Cancelleria. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento.
Ne è derivata la declaratoria dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato. Il Tribunale ha assegnato all’ente il termine di sessanta giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica della sentenza, e ha previsto l’intervento del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Catanzaro in caso di inerzia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della medesima Prefettura e a seguito di apposita istanza della ricorrente.
Il passaggio centrale riguarda l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, il novellato art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per come modificato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.
Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Tribunale ha determinato la penalità di mora nella misura degli interessi legali. La somma è dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o alla data di insediamento del Commissario ad acta. Il compenso del Commissario, liquidato con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.