Rifiuti condominiali, adeguamento imposto anche senza interventi edilizi (TAR Lombardia n. 2520 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica, da parte degli abitanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, in contenitori conformi alla disciplina vigente e collocati nei depositi previsti, costituisce obbligo generale che prescinde dalla realizzazione di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione. La disciplina dettata per tali interventi dalle disposizioni successive non esaurisce il precetto, né ne condiziona l’operatività. Il Comune può pertanto ordinare l’adeguamento del sistema condominiale di stoccaggio e smaltimento, a prescindere dalla circostanza che il patrimonio edilizio esistente non sia stato oggetto di trasformazione. L’eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile solo a fronte dell’identità assoluta delle situazioni poste a confronto e richiede la rigorosa prova del relativo presupposto. Il difetto di istruttoria non sussiste quando il sopralluogo risulti effettuato anteriormente all’avvio del procedimento, non rilevando la data di formalizzazione del verbale.
Il Fatto
Un proprietario di un appartamento al piano rialzato di un condominio milanese segnalava all’azienda sanitaria e al Comune la presenza di contenitori per la raccolta differenziata sotto le finestre della propria abitazione, a distanza non conforme alla normativa igienico-sanitaria, lamentando esalazioni provenienti dagli scarti alimentari. A seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, che accertava un forte odore proveniente dai bidoni dell’organico, il Comune avviava il procedimento e, con l’ordinanza impugnata, ingiungeva al Condominio di uniformare il sistema di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti alle prescrizioni degli artt. 124 e 125 del Regolamento Edilizio.
Il Condominio proponeva ricorso per l’annullamento del provvedimento e della comunicazione di proroga. La domanda cautelare era respinta e, in sede di appello, il Consiglio di Stato invitava il Tribunale alla fissazione del merito, dando atto della sostanziale realizzazione di alcuni interventi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato, rilevando che il provvedimento impugnato non individua alcun portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla sua conservazione.
Nel merito, il primo motivo deduce la falsa applicazione dell’art. 124 del Regolamento Edilizio, sul presupposto che il Comune potrebbe ordinare l’adeguamento solo a fronte di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione. Il motivo è respinto: il comma 1 della disposizione impone in via generale che i rifiuti di produzione domestica siano conferiti in modo differenziato in contenitori conformi, collocati nei depositi previsti; solo i commi 2 e 3 dettano la disciplina applicabile alle nuove costruzioni, alle sostituzioni edilizie e agli interventi di ristrutturazione riguardanti l’intero edificio. Il precetto generale opera dunque a prescindere da trasformazioni del patrimonio edilizio esistente.
A conferma della legittimità del provvedimento, il Tribunale richiama il punto 3.5.8 del Regolamento di Igiene, che impone di mantenere i cortili condominiali sgombri da ogni deposito idoneo a generare umidità o cattive esalazioni. Il Collegio dichiara estranei al giudizio i profili relativi agli assetti interni al Condominio e al contenzioso davanti al Giudice di Pace, avendo l’impugnazione ad oggetto la legittimità di un provvedimento amministrativo.
Il secondo motivo, fondato sulla disparità di trattamento rispetto agli altri stabili d’epoca della città, è infondato per la sua genericità: l’eccesso di potere è configurabile solo a fronte dell’identità assoluta della situazione considerata, con conseguente diverso trattamento, ed è onere dell’interessato darne prova rigorosa in giudizio. Il terzo motivo, relativo al difetto di istruttoria, è parimenti respinto: il Comune ha documentato di aver effettuato il sopralluogo anteriormente alla comunicazione di avvio del procedimento, non rilevando la data di formalizzazione del verbale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.