Revocazione per errore di fatto esclusa se la censura non era specifica (Cons. Stato n. 5801 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia affermato l’assenza di una censura specifica sul tema delle misure di mitigazione. Tale affermazione non costituisce errore di fatto, ma valutazione del contenuto degli atti di causa e del grado di specificità dei motivi. L’errore di fatto revocatorio richiede una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale. Non integra errore di fatto il difetto di motivazione né la contestazione del modo in cui il giudice ha interpretato le doglianze. Il requisito di specificità dei motivi, presidiato dagli artt. 40, comma 1, lett. d), e 101, comma 1, c.p.a., rientra nella valutazione dell’organo giudicante e non può essere rivisto in sede di revocazione.
Il Fatto
La vicenda si svolge intorno alla gestione di una discarica monomateriale destinata ai rifiuti contenenti amianto. La società titolare aveva chiesto il rinnovo dell’A.I.A. in sede di riesame, ma la Provincia ha concluso la conferenza di servizi con un diniego limitato a quella sezione dell’impianto, richiamandosi ai pareri negativi di due amministrazioni comunali. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, che ha respinto il ricorso. La sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1568 del 24 febbraio 2025.
La società ha quindi proposto ricorso per revocazione, sostenendo che il giudice di appello non si sarebbe accorto che le misure di mitigazione erano state oggetto di specifica censura. La Provincia si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza. La domanda cautelare è stata respinta. La causa è stata discussa all’udienza del 23 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la nozione di errore di fatto revocatorio. Secondo il consolidato orientamento richiamato, esso deve derivare da una svista nella percezione del contenuto materiale degli atti, attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere stato decisivo. L’errore non può coinvolgere l’attività di interpretazione e di valutazione delle domande.
La Corte distingue nettamente tra omessa pronuncia e difetto di motivazione. La revocazione è ammessa solo se risulta evidente che il giudice non ha in alcun modo esaminato la censura. Non basta che la censura sia stata valutata in modo ritenuto errato dalla parte.
Nel caso concreto, il giudice dell’appello aveva escluso che esistesse una censura specifica sulla riconducibilità della misura adottata alla categoria delle misure di mitigazione, una volta esclusa la delocalizzazione. La ricorrente sostiene che quella censura era stata formulata. La Sezione non condivide questa lettura: dal testo dell’atto di appello emerge che il riferimento alle misure di mitigazione era la trascrizione del Piano regionale rifiuti, non una doglianza autonoma. La censura concretamente articolata riguardava la compatibilità dell’impianto con i piani regionali e la mancata delocalizzazione.
La Corte valorizza altri due elementi. Nel ricorso introduttivo davanti al TAR non compariva alcuna censura sulla necessità di prevedere misure di mitigazione. E anche se l’appello avesse prospettato quella doglianza, essa sarebbe stata inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., per il divieto di introdurre motivi nuovi. Il requisito di specificità, del resto, è ribadito dal codice in due norme: l’art. 40, comma 1, lett. d), e l’art. 101, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per revocazione è quindi dichiarato inammissibile per l’assenza di qualsiasi errore di fatto. La società è condannata alla rifusione delle spese in favore della Provincia, liquidate in diecimila euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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