L’acquiescenza alla nuova concessione demaniale rende improcedibile il ricorso (TAR Puglia n. 1063 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di rilascio di una concessione demaniale marittima e l’omessa contestazione dei contenuti del nuovo titolo integrano acquiescenza alle statuizioni del provvedimento amministrativo impugnato. Da tale condotta deriva la sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento del ricorso, non ravvisabile neppure a fini risarcitori. Resta ferma la facoltà del ricorrente di attivare ogni iniziativa, quanto ai rapporti inter partes, per tutelare le proprie ragioni nei confronti dell’amministrazione comunale. La dichiarazione di improcedibilità consegue al difetto sopravvenuto di interesse e non investe il merito dei motivi dedotti.

Il Fatto

La ricorrente esercita attività di ristorazione all’interno di un chiosco di proprietà comunale, affidatole a seguito di procedura di evidenza pubblica e di un contratto di concessione. Dopo aver predisposto un progetto per l’installazione di un dehor su suolo pubblico adiacente, ha ricevuto dall’Autorità di Sistema Portuale un provvedimento che le intimava la rimozione delle strutture esterne, realizzate in difformità da quanto assentito, e diffidava il Comune a presentare istanza per l’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav., di fatto qualificandola occupante senza titolo.

La ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 45-bis cod. nav., degli artt. 54 e 1161 cod. nav. e del regolamento comunale sui dehors, oltre all’eccesso di potere per omessa valutazione della disciplina richiamata e alla lesione del legittimo affidamento. Nel corso del giudizio l’Autorità ha prodotto la concessione n. 48/2025, rilasciata alla stessa ricorrente, che ha dichiarato di mantenere interesse al ricorso per escludere che la pregressa occupazione fosse sine titulo e in vista di una possibile azione risarcitoria verso il Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente ha presentato istanza di rilascio della concessione demaniale ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e che l’Autorità ha rilasciato il nuovo titolo, comprensivo dell’area interessata dal chiosco e dalla struttura dehors. La ricorrente, inoltre, non ha contestato i contenuti della concessione n. 48/2025 e ha versato l’acconto sull’indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo e per l’innovazione non autorizzata, come determinato e comunicato dall’amministrazione.

Secondo il Tribunale, la presentazione dell’istanza di rilascio e l’omessa contestazione del nuovo titolo esprimono univoca acquiescenza alle statuizioni contenute nel provvedimento impugnato. Tale condotta dimostra l’accettazione degli effetti dell’atto e l’abbandono della posizione di contestazione assunta in giudizio.

Il Collegio esclude che residui un interesse all’accoglimento del ricorso, neppure nella prospettiva risarcitoria. La qualificazione della pregressa occupazione come sine titulo, contestata dalla ricorrente, non è più oggetto di una controversia attuale, poiché il nuovo titolo e il pagamento dell’indennizzo hanno superato la situazione di fatto che sorreggeva l’impugnazione.

Il Tribunale precisa che resta ferma la facoltà della ricorrente di attivare ogni iniziativa ritenuta opportuna, quanto ai rapporti inter partes, per tutelare le proprie ragioni nei confronti dell’amministrazione comunale. La decisione resta sul piano processuale e non investe il merito dei motivi dedotti.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *