Accreditamento sanitario subordinato alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale (TAR Lazio n. 13009/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 è atto attributivo di compiti pubblici e di natura discrezionale, il cui rilascio è subordinato alla rispondenza del richiedente ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta. Il potere di sospensione del procedimento può essere legittimamente esercitato quando la Regione ravvisi il raggiungimento del fabbisogno assistenziale programmato, attesa l’esigenza di controllo della spesa sanitaria, e risulti funzionale alla definizione della nuova programmazione. La sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo, successiva alla proposizione del ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una struttura autorizzata all’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), presentava istanza per il rilascio del provvedimento di accreditamento ex art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992. Rimasta priva di riscontro, proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Successivamente, la Regione, con nota del 16 dicembre 2025, sospendeva il procedimento, in attesa della definizione del nuovo fabbisogno assistenziale per le attività di ADI, in ragione del raggiungimento del target PNRR per il biennio 2025-2026. Tale provvedimento veniva impugnato con un secondo ricorso, proposto con motivi aggiunti e articolato in sette censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, come prescritto dall’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992. Tale previsione conferisce all’accreditamento i caratteri tipici di atto attributivo di compiti pubblici e di natura discrezionale, in quanto manifestazione di un potere che trova i propri presupposti logico-giuridici sia nell’effettivo fabbisogno assistenziale, quale risultante dal piano sanitario regionale, sia nell’ineludibile esigenza di controllo della spesa sanitaria nazionale.
Nel caso di specie, la Regione aveva documentato che la percentuale di pazienti over 65 presi in carico dal servizio ADI aveva superato il target previsto dal PNRR, attestandosi oltre la soglia programmata. Inoltre, la normativa regionale, come modificata, disponeva che, limitatamente all’attività di assistenza domiciliare integrata, il fabbisogno complessivo per il biennio 2025-2026 fosse da ritenersi completamente soddisfatto. Sulla base di tali elementi, il TAR ha ritenuto che la sospensione del procedimento costituisse coerente attuazione del disposto normativo, essendo venuta meno la funzionalità della richiesta rispetto agli indirizzi programmatori.
Il Collegio ha quindi respinto le censure della ricorrente, osservando che l’accreditamento non conferisce un diritto automatico alla stipula di contratti e che la sospensione, lungi dall’essere arbitraria o indeterminata, era ancorata alla definizione del nuovo fabbisogno assistenziale, basato sul nuovo modello di erogazione e remunerazione incentrato sulla presa in carico del paziente. Sul primo ricorso, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato il provvedimento conclusivo per cui era stato azionato il rito del silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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