Verifica dell’ottemperanza e del piano di rientro: il TAR invita il commissario ad acta a riferire sullo stato del debito e sulle segnalazioni alle autorità (TAR Molise n. 220 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ove il commissario ad acta non abbia prodotto la documentazione a sostegno delle proprie affermazioni in ordine alla situazione finanziaria dell’ente debitore e alle iniziative intraprese, il giudice dell’ottemperanza può disporre un provvedimento istruttorio, invitando il commissario a fornire chiarimenti integrativi entro un termine perentorio e rinviando la causa a una successiva camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
La società A.D.R. Costruzioni s.r.l. proponeva ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 281/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso il 6 giugno 2022, notificato in forma esecutiva il 12 settembre 2022, nei confronti dell’Unione dei Comuni Medio Sannio. A seguito dell’inerzia dell’ente debitore, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise dichiarava l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute, nominando un commissario ad acta per l’attuazione del decisum.
Con la successiva ordinanza n. 46/2026, il TAR chiedeva al commissario di fornire un resoconto aggiornato sulla situazione finanziaria dell’ente, di specificare le modalità di attuazione di un piano di rientro pluriennale e di segnalare alle competenti autorità di controllo e giurisdizionali eventuali irregolarità dei Comuni facenti parte dell’Unione.
La Motivazione della Corte
Il commissario ad acta, con nota depositata il 31 marzo 2026, riferiva che il Presidente dell’Unione dei Comuni Medio Sannio, compulsato più volte, aveva rappresentato la persistente mancanza di liquidità dell’ente, senza tuttavia fornire tempi certi circa la disponibilità finanziaria per far fronte ai pagamenti, né in ordine alla contribuzione dei singoli Comuni, formalmente richiesta già con determina dell’8 aprile 2025 e mai attuata. Il commissario segnalava inoltre di aver provveduto a informare le autorità competenti delle irregolarità riscontrate.
Il Tribunale, rilevato che la nota del Presidente dell’ente datata 5 marzo 2026, richiamata dal commissario ma non prodotta in giudizio, e che non risultavano specificate le condotte segnalate alle autorità, reputa necessario acquisire tali elementi per verificare l’effettivo stato di attuazione dell’obbligo di pagamento e l’eventuale sussistenza di profili di inadempimento.
Con il presente provvedimento, il collegio invita il commissario ad acta, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, a: a) depositare la nota del Presidente dell’Unione del 5 marzo 2026; b) fornire il resoconto sulla situazione finanziaria e il piano di rientro delle somme dovute; c) specificare le segnalazioni effettuate alle autorità, indicando destinatari e oggetto e depositando i relativi documenti; d) verificare le iniziative eventualmente intraprese dalle autorità destinatarie.
La camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio viene fissata al 4 novembre 2026, consentendo così al commissario di adempiere all’onere istruttorio imposto.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.