Interesse a ricorrere e vicinitas: legittimazione non automatica per il vicino (TAR Toscana n. 1066 del 28.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas, intesa come mera contiguità tra la proprietà del ricorrente e l’area interessata dall’intervento, non è sufficiente, da sola e in automatico, a radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrere avverso gli strumenti urbanistici. È necessaria la concreta allegazione, e poi la dimostrazione, di uno specifico pregiudizio giuridicamente ed economicamente apprezzabile derivante dall’intervento edilizio contestato. Tale verifica va compiuta alla luce delle precisazioni sistematiche delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 22 del 2021 e del principio di effettività del contraddittorio, con questione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Il mero mutamento del paesaggio, in contesto già industrializzato, non integra di per sé un pregiudizio tutelabile se privo di incidenza concreta sulla sfera del ricorrente.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni e immobili situati in via di Varignano impugnavano il nuovo Piano Strutturale Intercomunale di Larciano e Lamporecchio, che inseriva in località Cerbaia una previsione a destinazione produttiva destinata all’ampliamento di uno stabilimento esistente, già assentito mediante procedura SUAP. Con quattro successive serie di motivi aggiunti i ricorrenti estendevano l’impugnazione alle delibere consiliari di approvazione del progetto unitario convenzionato, ai permessi di costruire, alle determinazioni sul progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e alle autorizzazioni uniche ambientali.
A fondamento delle censure i ricorrenti deducevano la violazione delle norme regionali in materia di governo del territorio e di VAS, oltre al consumo di suolo e al contrasto con il PIT. I Comuni e la società controinteressata eccepivano l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse. Il Tribunale disponeva C.T.U. per verificare l’impatto visivo dell’opera e la capacità edificatoria residua dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la verifica delle condizioni dell’azione deve essere condotta secondo la strutturazione delineata dalle Sezioni Unite n. 22 del 2021, già anticipata dalla Sezione in precedenti decisioni e recepita in pronunce recenti. Il richiamo alla sola vicinitas non basta a soddisfare l’interesse al ricorso, dovendosi accertare uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio, allegato in termini di prospettazione e suscettibile di prova.
La prospettazione originaria dei ricorrenti si fondava sull’asserita alterazione delle visuali verso il Montalbano e sulla svalutazione degli immobili. Le controdeduzioni comunali dimostravano però che i ricorrenti non erano direttamente confinanti con l’area, essendo separati dalla via di Varignano e dalla strada vicinale; che l’unico accesso era previsto da via Amendola, escludendo immissioni da traffico indotto; che i coni visivi verso il Montalbano erano del tutto sgombri.
La C.T.U. confermava la mancanza di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. Per il primo gruppo di ricorrenti la distanza dall’intervento risultava compresa tra 635 e 680 metri. Per l’altro ricorrente, pur a distanza minore, l’edificio sarebbe stato visibile solo in parte, in un contesto destinato ad essere attenuato dalle alberature a regime. Il Collegio riteneva irrilevante il dibattito tecnico sulla focale dei rendering, non vertendosi sull’imitazione della percezione umana, ma sulla concreta incidenza dell’opera.
Il Tribunale reputava decisivo lo stato dei luoghi: non beni paesaggisticamente o naturalisticamente rilevanti, ma un semplice campo agricolo in zona già industrializzata, con effetto di schermatura rispetto alla preesistente visione dello stabilimento. Il tentativo della memoria conclusionale di riqualificare l’interesse sull’impatto urbanistico e ambientale era respinto, per la mancanza di dimostrazione di effetti concreti di immissione, attesa la distanza e l’assenza di confine diretto.
Il ricorso e le quattro serie di motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di interesse, con rigetto dell’istanza di rinnovo della perizia. Le spese sono liquidate a carico dei soccombenti, con compensazione verso le altre Amministrazioni evocate e integrale addebito delle spese di C.T.U.
Nota della Redazione
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