Ricorso avverso il silenzio divenuto improcedibile per sopravvenuta autorizzazione regionale (TAR Puglia n. 1066 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti il provvedimento richiesto, satisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente. L’adozione del provvedimento finale esclude ogni utilità della pronuncia sull’obbligo di provvedere e sulla illegittimità del silenzio, nonché della nomina del commissario ad acta. Ne consegue che il giudice non è chiamato a verificare l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, anche quando il ricorso sia stato notificato dopo la scadenza di quel termine. La declaratoria di improcedibilità presuppone che l’atto sopravvenuto sia idoneo a soddisfare in modo pieno l’interesse azionato. La compensazione delle spese processuali può essere disposta in presenza di giusti motivi, anche desumibili dalla concorde posizione delle parti in udienza.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un centro diurno per disabili con capienza di ventidue posti. Dopo un parere regionale di compatibilità e un’autorizzazione comunale del 12 agosto 2022, ha realizzato un ampliamento per ulteriori otto posti. Il 15 settembre 2022 ha quindi chiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 8 della L.R. Puglia n. 9/2017, l’autorizzazione all’esercizio del centro ampliato.
Ritenendo che la Regione non avesse concluso il procedimento nei termini, la società ha proposto ricorso, notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il giorno successivo, per l’accertamento del silenzio-inadempimento, dell’obbligo di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale. L’art. 8, comma 5, della L.R. n. 9/2017 affida al Dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. la verifica dei requisiti minimi, da compiersi entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Il successivo comma 6 prevede che, completata l’istruttoria, la Regione rilasci l’autorizzazione entro i successivi sessanta giorni, con possibilità di interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, in caso di richiesta di documentazione integrativa.
Da tale disciplina il Tribunale desume che la Regione aveva l’obbligo di concludere il procedimento entro centocinquanta giorni. Nel caso concreto il termine appariva scaduto al momento della notifica del ricorso, avvenuta il 12 febbraio 2024. La ricorrente aveva peraltro prospettato due letture alternative della fase non disciplinata dalla legge regionale, concludendo per un termine complessivo di centocinquanta o di centoottanta giorni.
Il Collegio non risolve la questione del termine. Rileva invece che, nel corso del giudizio, la Regione ha dapprima richiesto l’integrazione documentale e incaricato il Dipartimento di prevenzione del sopralluogo, poi ha sollecitato la conclusione delle verifiche e, infine, ha adottato il provvedimento dirigenziale n. 448 del 4 ottobre 2024, di rilascio alla società dell’autorizzazione all’esercizio per gli ulteriori otto posti.
L’adozione di tale provvedimento, insieme alle verifiche favorevoli dell’A.S.L., rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come confermato dalle dichiarazioni rese dai difensori in camera di consiglio. La pronuncia si fonda sull’art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi anche nella tacita intesa delle parti, richiamando l’art. 92 cod. proc. civ. e l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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