Sopravvenuto difetto di interesse per intervenuto pagamento del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 14199 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte di aver pagato le somme pretese dall’amministrazione a titolo di payback sui dispositivi medici determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. L’interesse al ricorso deve infatti sussistere al momento della decisione: una volta venuta meno la lesione per effetto dell’adempimento spontaneo della pretesa, l’azione non può essere coltivata. La qualificazione della dichiarazione come sopravvenuto difetto d’interesse, anziché come cessazione della materia del contendere, è corretta quando l’atto impugnato non sia stato ritirato o modificato dall’amministrazione, ma sia venuto meno solo l’interesse sostanziale della parte ricorrente. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione del complessivo sviluppo della vicenda.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato innanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, nazionali e regionali, con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 ed era stata quantificata la quota di ripiano a carico delle imprese del settore. In particolare, la ricorrente contestava il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento, le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano, l’accordo Stato-Regioni che fissava il tetto di spesa nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard e il decreto del direttore generale della Regione Liguria che l’aveva inserita nell’elenco delle imprese tenute al ripiano per un importo di € 191.610,00.
La società aveva chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendo l’illegittimità del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 22 maggio 2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo la società pagato le somme dovute a titolo di payback.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente, rilevando come essa dovesse essere più correttamente qualificata. La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’amministrazione abbia eliminato o modificato l’atto impugnato, satisfacendo così l’interesse sostanziale della parte. Nel caso di specie, invece, l’atto non era stato ritirato o rimosso: era stato l’adempimento spontaneo della ricorrente, che aveva pagato le somme pretese, a determinare il venir meno della lesione.
La dichiarazione è stata pertanto qualificata come sopravvenuto difetto d’interesse. L’interesse al ricorso, infatti, deve permanere fino al momento della decisione: quando la parte ottiene comunque ciò che le occorre, o quando l’evento sopravvenuto elimina l’utilità che potrebbe derivare dall’eventuale accoglimento, l’azione diventa improcedibile. Il TAR ha fatto applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, valorizzando il complessivo sviluppo della vicenda: il pagamento era avvenuto solo nel corso del giudizio e la condotta delle parti, nell’alternarsi delle fasi processuali, giustificava l’equa distribuzione degli oneri. La pronuncia si inserisce nella prassi giurisprudenziale relativa al contenzioso sul payback dei dispositivi medici, caratterizzato da una pluralità di impugnazioni e dalla successiva definizione attraverso l’adempimento spontaneo delle imprese.
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Nota della Redazione
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