Revisione della patente di guida: deve essere rispettato il contraddittorio procedimentale (TAR Puglia n. 294 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione della patente di guida, l’amministrazione è tenuta ad applicare l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, instaurando il contraddittorio procedimentale con l’interessato e valutando le controdeduzioni dallo stesso presentate. La mancata considerazione delle memorie difensive, ritualmente inviate tramite PEC all’indirizzo indicato nel preavviso di rigetto, integra un vizio del procedimento che legittima l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento. In tali ipotesi, il giudice amministrativo può disporre un riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione, alla luce delle controdeduzioni procedimentali presentate dall’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva disposto la revisione della patente di guida a lui intestata. Nel provvedimento impugnato si dava atto che, a seguito di richiesta formulata il 17 ottobre 2025, non erano state presentate controdeduzioni da parte dell’interessato.
Il ricorrente, al contrario, sosteneva di aver presentato memoria difensiva tramite il proprio legale, redatta il 4 novembre 2025 e trasmessa via PEC il 6 novembre 2025, all’indirizzo espressamente indicato nel preavviso di rigetto. La censura verteva, quindi, sulla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale e sull’omessa valutazione delle controdeduzioni presentate.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato l’evidente mancata applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non essendo stato instaurato il dovuto contraddittorio con l’interessato e non essendo state esaminate le controdeduzioni dallo stesso presentate. La circostanza che la memoria difensiva fosse stata inviata tramite PEC all’indirizzo indicato nel preavviso di rigetto rendeva, infatti, palese l’omissione procedimentale.
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, disponendo a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un riesame dell’istanza del ricorrente, da effettuarsi alla luce delle dettagliate considerazioni svolte nelle controdeduzioni procedimentali del 4 novembre 2025. L’adempimento è stato ordinato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione a cura di parte dell’ordinanza.
Il Tribunale ha compensato le spese della fase cautelare, ravvisando giuste ragioni, e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 15 dicembre 2026.
Nota della Redazione
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