Ottemperanza a sentenza di condanna e penalità di mora ex art. 114 (TAR Calabria n. 1068 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, non ostandovi la natura patrimoniale dell’obbligo. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta in tali ipotesi e si determina, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si cumula agli interessi corrispettivi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’amministrazione inadempiente sopporta l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato, restando altrimenti esposta alla nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un credito liquidato per spese di giudizio con sentenza n. 2116 del 21 novembre 2022 del TAR Calabria, notificava il titolo esecutivo all’amministrazione regionale il 24/25 novembre 2022. La decisione passava in giudicato senza impugnazione.

Non ottenuto il pagamento, il creditore proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, il rimborso delle spese sostenute dopo l’emissione della sentenza e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per l’ulteriore ritardo. La Regione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria cristallizzata nel giudicato. La Regione, non costituitasi, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione, onere che gravava su di essa. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Quanto alle spese sostenute dopo l’emissione della sentenza, il Tribunale le riconosce in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, liquidandole negli importi documentati per rilascio copie e notifica del titolo in forma esecutiva.

Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Tribunale determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il carattere sanzionatorio dell’istituto comporta il cumulo con gli interessi corrispettivi dovuti ex lege o disposti nella stessa condanna. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo, o alla data di insediamento del Commissario ad acta.

Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di 40 giorni dalla notifica per l’adempimento. In caso di inerzia nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo e poste a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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