Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1068 del 28.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce il diritto alla Carta docente costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza, che deve accertare non già l’avvio dell’attività provvedimentale, ma la materiale corresponsione di quanto dovuto. Il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e la notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione rendono l’obbligo di esecuzione immediatamente esigibile, senza ostacoli normativi. In difetto di adempimento nel termine assegnato, il giudice amministrativo nomina il Commissario ad acta perché provveda agli adempimenti occorrenti, eventualmente mediante il pagamento in conto sospeso ex art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.

Il Fatto

Il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, con sentenza 14 giugno 2022, n. 192, accertava il diritto delle ricorrenti, docenti, a ottenere la Carta docente per gli anni scolastici indicati e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme, nell’importo di euro 500,00 annui, oltre alle spese di giudizio attribuite ai procuratori antistatari. La sentenza era notificata in forma esecutiva e passava in giudicato.

L’Amministrazione eseguiva il titolo solo quanto alle spese di giudizio, senza corrispondere quanto dovuto per la Carta docente. Le ricorrenti proponevano allora ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. L’Amministrazione intimata si costituiva limitandosi ad ammettere i ritardi nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La questione giuridica attiene ai presupposti del giudizio di ottemperanza: occorre verificare se l’obbligo nascente dal giudicato sia stato integralmente attuato, non se l’Amministrazione abbia avviato il relativo procedimento.

Al di là del documentato svolgimento dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese giudiziali, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alle ricorrenti. L’accertamento dell’ottemperanza si appunta dunque sull’esito satisfattivo, e non sull’attività amministrativa in sé considerata.

Il Collegio esclude poi che la corresponsione trovi ostacoli di ordine normativo. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. L’obbligo di esecuzione è pertanto pienamente esigibile.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alle ricorrenti la Carta docente con le modalità indicate nella sentenza ottemperanda. Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere.

Il Collegio nomina quindi il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pisa, o di un suo sostituto, perché, decorso inutilmente il termine, provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in conto sospeso ex art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre IVA e CAP, in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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