Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e dichiarazione della parte ricorrente (TAR Puglia n. 545 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente non consente al giudice amministrativo di pronunciare la cessazione della materia del contendere, istituto che presuppone un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva della pretesa azionata, né di delibare nel merito la controversia o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. In presenza di tale dichiarazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, invece, una situazione sopravvenuta che soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo fatto valere, mentre la sopravvenuta carenza di interesse consegue a una situazione nuova, di carattere non satisfattivo, idonea a rendere comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR la determinazione con cui il Comune aveva approvato la graduatoria di merito di una selezione pubblica per esami per l’assunzione di due unità di personale, chiedendo altresì, con istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., l’ostensione degli atti del procedimento selettivo, in particolare dei verbali della commissione esaminatrice relativi alla predeterminazione dei quesiti e alla valutazione delle prove.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente aveva depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto i due istituti richiamati dalla parte ricorrente. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito e presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato. Viceversa, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue a una situazione nuova che rende inutile l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vi sia stata integrale soddisfazione della pretesa.
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso che ricorressero i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non risultando evidente che la pretesa formulata nel ricorso fosse stata pienamente soddisfatta dall’attività successiva dell’amministrazione.
Tuttavia, in virtù della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, il giudice non poteva decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio ha quindi adottato una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le specifiche circostanze della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
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Nota della Redazione
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