Sei scatti stipendiali e indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Lombardia n. 1067 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel disporre l’estensione alle forze di polizia dei benefici economici previsti dal d.P.R. n. 150/1987, attribuisce sei scatti del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Tale attribuzione opera anche nei confronti del personale che cessa dal servizio a domanda, una volta maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, perché non è espressamente qualificato come tale e assolve una funzione meramente ordinatoria della decorrenza del collocamento a riposo.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nella Guardia di Finanza per oltre trentacinque anni, fino al collocamento in quiescenza a domanda, dopo aver maturato 42 anni di servizio utile e 56 anni di età. Ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’Ente previdenziale ha respinto l’istanza con una comunicazione notificata il 1° novembre 2021, assumendo la cessazione per dimissioni volontarie e l’inapplicabilità della norma. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere il T.F.S. è il competente ente previdenziale, nei cui confronti va instaurata la controversia.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa: l’art. 6-bis estende alle forze di polizia, tra cui la Guardia di Finanza, i benefici del d.P.R. n. 150/1987, la cui sfera soggettiva non distingue tra ordinamento civile e militare. Il comma 1 prevede i sei scatti ai fini della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita in caso di cessazione per età, inabilità o decesso; il comma 2 estende il beneficio a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Quanto all’ambito applicativo, la Sezione esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 abbia fatto rivivere l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa e indiscutibile del legislatore, non ravvisabile nella fattispecie. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare, senza innovare il regime di calcolo dell’indennità di fine rapporto.

Il Collegio ritiene infondata anche la tesi dell’INPS sulla decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno. La disposizione non qualifica espressamente il termine come decadenziale; il comma 3 lo correla alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, sicché il rispetto del termine costituisce un onere che incide solo sulla tempistica. Una diversa lettura determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, non superabile in via interpretativa.

Da ultimo, il Tribunale esclude che l’applicazione della norma integri un’interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 Cost.: è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis a risultare applicabile al caso concreto. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti nella base di calcolo. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *