Silenzio-diniego sull’accertamento di conformità e rito ex art. 117 c.p.a. (TAR Sardegna n. 106 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e art. 16 L.R. Sardegna n. 23/1985 non integra un’inadempienza all’obbligo di provvedere, ma un silenzio significativo di diniego. Decorso il termine di sessanta giorni, la richiesta si intende rifiutata e il relativo atto tacito va impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni, alla stregua di un ordinario provvedimento. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto nelle forme degli artt. 31 e 117 c.p.a. per far accertare l’obbligo di provvedere. La stretta connessione tra il procedimento di conformità urbanistica e quello paesaggistico impone che l’esito positivo sia cumulativo: il consolidarsi del diniego sul primo preclude l’avvio del secondo.

Il Fatto

Il ricorrente presenta in data 24.10.2022, tramite il portale SUAPE, un’istanza di accertamento di doppia conformità di fabbricati rurali interessati da opere edili realizzate in lieve difformità rispetto a una concessione edilizia rilasciata dal Comune nel 2005. L’ufficio comunale richiede chiarimenti sulle opere, consistenti in gradini, piccoli scivoli e pavimentazione esterna, e ottiene riscontro in ordine all’assenza di incremento volumetrico. La pratica non viene definita.

Il ricorrente censura l’inerzia di entrambi gli enti: il Comune avrebbe omesso di esitare il procedimento e avrebbe invocato la previa acquisizione del parere paesaggistico regionale; la Regione avrebbe sospeso l’esame in attesa dell’attestazione di conformità urbanistica comunale. Da qui il ricorso per silenzio-inadempimento con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’istanza di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti, formulata dall’Avvocatura regionale ai sensi dell’art. 89, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.. Le frasi rivolte ai difensori dell’ente pubblico superano i limiti della correttezza e della convenienza processuale e si collocano oltre la fisiologica dialettica. La domanda risarcitoria è invece respinta, perché le espressioni, pur non necessitate dal diritto di difesa, presentano attinenza con l’oggetto della controversia e non sono stati provati danni concreti.

Il Collegio dichiara poi inammissibili le memorie e i documenti depositati dal Comune, poiché nel rito del silenzio l’art. 87, comma 2, c.p.a. dimidia tutti i termini rispetto al rito ordinario e l’ente ha depositato solo il giorno precedente l’udienza.

Nel merito, la questione riguarda la qualificazione della condotta omissiva. Il Collegio richiama l’insegnamento della Corte cost. n. 42 del 2023, che ha ricondotto il silenzio sulla richiesta di permesso in sanatoria a una fattispecie di silenzio-rigetto e non di mera inerzia, e la giurisprudenza amministrativa conforme, tra cui TAR Campania, Napoli, n. 4000 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, n. 2801 del 2023. Poiché sia la norma statale sia quella regionale attribuiscono all’inerzia valore provvedimentale, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto con l’impugnazione ex art. 29 c.p.a.

Il Collegio aggiunge che la pratica doveva intendersi definita per silentium in senso negativo al 23 dicembre 2022, con conseguente ampia consumazione del termine decadenziale. L’azione verso la Regione è parimenti inammissibile: la valutazione negativa sulla conformità urbanistica preclude il rilascio dell’attestazione comunale e quindi l’avvio del procedimento paesaggistico, secondo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 13/5 del 28 marzo 2012. Il ricorrente, inoltre, non ha gravato l’atto di arresto procedimentale regionale.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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