Carta del docente assegnata in ottemperanza al giudicato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3373 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carta elettronica del docente, il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando il beneficio e accreditando le somme dovute per gli anni scolastici indicati dal titolo esecutivo. L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, non contestato dall’Amministrazione, vincola quanto all’an e al quantum del credito. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con accredito di € 500,00 per ciascun anno. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla pronuncia, la docente agiva davanti al TAR Lombardia ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’ottemperanza al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso fondato, accertata la regolarità formale della documentazione prodotta, ivi inclusa la copia asseverata della sentenza e la notifica del titolo esecutivo, intervenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con comparsa di mero stile, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’inadempimento è quindi rimasto incontestato, così come l’an e il quantum del credito fatto valere.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando la carta elettronica e accreditando la somma complessiva di € 1.000,00 entro novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’Ufficio, che avrebbe provveduto entro sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della serialità del contenzioso sulla carta del docente, come da precedente richiamato di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897.
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Nota della Redazione
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