Revoca licenza commerciale su proposta Prefetto e divieto bis in idem (TAR Toscana n. 106 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottata dal Comune su proposta del Prefetto ai sensi dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977 in combinato disposto con l’art. 100 r.d. n. 773/1931, costituisce esito di una competenza comunale meramente formale e vincolata, priva di margini di autonoma valutazione in materia di ordine pubblico. La sospensione questorile ex art. 100 TULPS ha natura cautelare e di prevenzione, non sanzionatoria; la revoca ha natura di contrarius actus rispetto alla licenza rilasciata. I due provvedimenti, pur condividendo i medesimi presupposti fattuali, rispondono a poteri diversi e possono essere adottati in parallelo, senza violazione del ne bis in idem. La reiterazione degli episodi illeciti e l’inefficacia deterrente delle sospensioni integrano i presupposti della revoca e ne confermano la proporzionalità.

Il Fatto

La Prefettura di Firenze ha proposto al Sindaco la revoca del titolo abilitativo per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla società ricorrente, richiamando le valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il locale risultava frequentato da minorenni ai quali venivano somministrate bevande alcoliche senza verifica dell’età.

Il Questore aveva adottato tre provvedimenti di sospensione ex art. 100 TULPS, ciascuno di quindici giorni. Il Comune ha avviato il procedimento e adottato la revoca del titolo e la conseguente chiusura dell’esercizio. La società ha impugnato la revoca e la proposta prefettizia, deducendo carenza dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità, asserita violazione del ne bis in idem e vizio delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza normativa. L’art. 100 r.d. n. 773/1931 attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza degli esercizi che costituiscano pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, prevedendo la revoca in caso di ripetizione dei fatti. L’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977 assegna ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa locale e prevede che i relativi provvedimenti siano revocati su motivata richiesta del Prefetto.

Da qui il Tribunale ricava che il Comune non ha competenza propria in materia di ordine pubblico e non può compiere valutazioni autonome. La revoca, in quanto contrarius actus, deve provenire dall’Autorità che ha rilasciato il titolo, ma su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza: donde una leale collaborazione tra Amministrazioni. La misura sospensiva ex art. 100 non ha natura sanzionatoria e rientra tra le misure di prevenzione; la revoca costituisce l’epilogo naturale di reiterati episodi accertati.

Nel caso concreto il Collegio ravvisa una situazione di attuale e concreta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, data dalla somministrazione reiterata di alcolici a minorenni, non cessata nonostante le tre sospensioni. La persistenza della condotta, accertata tre volte in circa un anno e mezzo, e la palese inefficacia specialpreventiva delle misure cautelari confermano la ragionevolezza e la proporzionalità della revoca.

Il motivo sul ne bis in idem è respinto. Il principio non è invocabile in una fattispecie estranea alle misure sanzionatorie; la sospensione è cautelare, la revoca è esercizio di un potere diverso, azionabile in parallelo. La proposta prefettizia, inoltre, esprime una valutazione più ampia e ponderata dell’andamento complessivo dell’esercizio rispetto alla valutazione del singolo episodio compiuta dall’ufficio questorile.

Quanto alla contestazione del terzo episodio, la relazione di servizio degli agenti, che attesta la vendita di superalcolici a ragazze di età inferiore ai sedici anni, fa prova fino a querela di falso: le dichiarazioni di terzi non possono scalfirla e la ricorrente non ha proposto querela. Il motivo sulle garanzie partecipative è assorbito, poiché la decisione comunale era vincolata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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