Indicazioni regionali sulla pausa di gioco non novative (TAR Lazio n. 7979 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota regionale che fornisce indicazioni attuative di una prescrizione legislativa, qualificandosi come “chiarimento”, non ha portata novativa né carattere vincolante in merito alle modalità di adempimento: l’obbligo sostanziale trova fonte nella legge, che preesiste all’atto amministrativo, e le indicazioni contenute nella circolare non precludono all’esercente di ottemperare alla prescrizione con altre modalità. Ne consegue che l’interesse a ricorrere contro tale atto sussiste solo laddove lo stesso introduca specifiche modalità di adempimento, definendo le condotte attese per non incorrere nelle sanzioni. Le prescrizioni, anche tecniche, volte a prevenire la ludopatia rientrano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, ex art. 117, comma 3, Cost., e non nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, poiché non incidono direttamente sull’individuazione e installazione dei giochi leciti ma su fattori che possono incentivare l’attrazione per il gioco. La supposta perdita del capitale investito costituisce un’incidenza solo riflessa dei vincoli di gestione imposti, fuori dall’ambito di protezione dell’art. 41 Cost.
Il Fatto
Le società ricorrenti, proprietarie di apparecchi AWP e titolari di sale giochi, hanno impugnato la nota con cui la Regione Lazio ha fornito chiarimenti sulle modalità attuative dell’obbligo di pausa obbligatoria di cinque minuti ogni trenta minuti di gioco, introdotto dalla legge regionale n. 16/2022. La nota indicava l’installazione di orologi, cartelloni informativi e sistemi di diffusione sonora come modalità per adempiere.
Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della nota per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e per violazione della direttiva UE 2015/1535, oltre a sollevare questione di legittimità costituzionale per lesione della libertà di iniziativa economica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, richiamando il precedente di cui alla sentenza della stessa Sezione n. 22896 del 2025. La nota, pur qualificandosi come mero chiarimento, introduce specifiche modalità di adempimento e possiede una portata conformativa immediata dell’attività d’impresa, definendo le condotte attese dagli esercenti per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie o nella chiusura dell’esercizio.
Nel merito, il Collegio ha integralmente richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 5176 del 2025, resa sulla medesima nota regionale. L’obbligo di assicurare la pausa obbligatoria trova fonte nella legge regionale e preesiste alla nota; le indicazioni relative a orologi, cartelli e messaggi vocali costituiscono solo modalità esemplificative di adempimento, non precludendo all’esercente di ottemperare diversamente. È esclusa, pertanto, la portata novativa della circolare e la violazione della riserva di legge in materia sanzionatoria.
Quanto alla questione di competenza, il TAR ha chiarito che le disposizioni regionali sono finalizzate alla prevenzione della ludopatia e non alla prevenzione dei reati: esse non incidono sulle modalità di installazione e utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 110 TULPS, ma su fattori che potrebbero indurre al gioco un pubblico vulnerabile. La Regione può quindi intervenire nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, senza che rilevi la mancata definizione di regole tecniche uniformi a livello nazionale.
In ordine alla dedotta violazione delle regole tecniche di produzione, il Collegio ha escluso che le prescrizioni richiedano interventi sul software degli apparecchi o sulle loro caratteristiche produttive. Le misure indicate (orologio, cartello, sistema sonoro) non incidono sul funzionamento tecnico dei macchinari, ma perseguono finalità di promozione di comportamenti responsabili di gioco, lasciando all’esercente la scelta delle concrete modalità attuative.
Il ricorso è stato pertanto respinto perché manifestamente infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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