Trasferimento di farmacia in deroga alla distanza minima e libertà di iniziativa (TAR Emilia-Romagna n. 106 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione della distanza minima di 200 metri tra farmacie, posta dall’art. 1 della legge n. 475/1968 e dall’art. 13 del d.P.R. n. 1275/1971, è funzionale alla garanzia dell’efficienza del sistema farmaceutico mediante la capillare diffusione degli esercizi sul territorio. Tale criterio non è assoluto e può essere derogato per bilanciare l’esigenza di diffusione del servizio con i principi di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. Laddove lo spostamento della farmacia all’interno della sede assegnata dalla pianta organica non arrechi pregiudizio all’utenza, l’Amministrazione può autorizzarlo anche in deroga alla distanza minima, valutati gli specifici e concreti profili del caso. La discrezionalità dell’ente competente è pertanto limitata alla verifica dell’idoneità dei nuovi locali e del rispetto delle distanze, ma non può tradursi in un diniego automatico e apodittico.

Il Fatto

La farmacia ricorrente, aperta al pubblico in un locale del centro storico di Castelfranco Emilia, opera in forza di una deroga alla distanza minima di legge: il suo ingresso dista circa 40 metri da quello di un’altra farmacia, a fronte dei 200 metri richiesti. Dedotta l’insufficienza degli spazi per l’erogazione dei nuovi servizi sanitari della c.d. farmacia di comunità e la presenza di infiltrazioni d’acqua nei locali, la società ha chiesto alla SUAP dell’Unione dei Comuni del Sorbara l’autorizzazione al trasferimento in un immobile posto a circa 106 metri dalla farmacia limitrofa.

L’Ordine dei Farmacisti e l’ASL di Modena hanno reso pareri non favorevoli, fondati sull’inderogabilità della distanza minima e sull’irrilevanza delle esigenze di ampliamento del servizio. La SUAP ha dapprima comunicato il preavviso di diniego, poi adottato il provvedimento definitivo di rigetto, che la ricorrente ha impugnato davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il quadro normativo e osserva che, in sede di autorizzazione al trasferimento all’interno della sede farmaceutica, la discrezionalità dell’Amministrazione è limitata: l’ente deve verificare l’idoneità dei nuovi locali e il rispetto della distanza minima. Il thema decidendum si concentra dunque sulla portata del criterio dei 200 metri.

Secondo il Tribunale, la distanza minima risponde a una finalità di diffusione capillare del servizio e non costituisce un vincolo assoluto. Essa può essere derogata per bilanciare tale esigenza con i principi di cui all’art. 41 Cost., come già affermato da TAR Lazio n. 5374 del 2021, TAR Campania n. 425 del 2021, TAR Campania n. 18136/2008, TAR Puglia n. 1357/2005 e Cons. Stato n. 5435 del 2016. L’autorizzazione in deroga è possibile quando lo spostamento non pregiudichi l’utenza e tenga conto dei profili concreti del caso.

Nel caso esaminato, la farmacia già insiste a 40 metri dalla limitrofa; il nuovo locale si colloca a oltre 100 metri, quindi a una distanza maggiore. La ricorrente ha allegato l’insufficienza dimensionale dei locali per i nuovi servizi e problemi di salubrità. Il Collegio ritiene che, in virtù di tali circostanze, il diniego sia illegittimo: i nuovi locali consentirebbero l’erogazione di servizi ulteriori, senza alcuna logica ragione di impedire il trasferimento, sia nell’interesse generale sia nell’ottica della libertà di iniziativa economica.

Non è ostativo il rischio che altre farmacie invochino il precedente, poiché l’accoglimento si fonda su circostanze specifiche: distanza già oggi inferiore ai 200 metri, indisponibilità di altri locali idonei e necessità di spazi maggiori. Irrilevante è anche l’ipotesi dello “sdoppiamento” dei locali, che comporterebbe maggiori costi senza beneficio per l’utenza. Il Tribunale richiama infine TAR Bologna n. 785 del 2022, secondo cui la deroga va valutata diversamente per una farmacia esistente da decenni, dovendosi tener conto della situazione consolidata. Il ricorso è quindi accolto e l’atto annullato, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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