Divieto di prosecuzione attività con SCIA dopo scadenza poteri inibitori (TAR Lazio n. 1974 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia stata intrapresa in forza di una segnalazione certificata di inizio attività, e non di un provvedimento autorizzativo, decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, repressivi e conformativi di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, l’amministrazione può intervenire unicamente con un provvedimento adottato alle condizioni previste dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il divieto di prosecuzione dell’attività deve pertanto dare conto dei presupposti dell’autotutela, dell’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità e del bilanciamento degli interessi coinvolti. La motivazione che si limiti a constatare l’esercizio dell’attività oltre la superficie assentita è insufficiente a legittimare l’intervento inibitorio tardivo.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un locale nel quale svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande. A seguito di un accesso, la Polizia Locale ha accertato che l’intera superficie del locale era allestita per la somministrazione, laddove il titolo assentiva a tale attività una superficie ridotta rispetto a quella complessivamente destinata all’esercizio.

Roma Capitale ha quindi adottato una determinazione dirigenziale recante il divieto di prosecuzione e la contestuale cessazione dell’attività di somministrazione sulla superficie eccedente. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 19 e 21-nonies legge n. 241/1990, per essere l’attività iniziata con comunicazione di subingresso risalente al 2007 e proseguita ininterrottamente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo della violazione della disciplina dei poteri amministrativi sulla SCIA. Il provvedimento impugnato si limita a constatare la persistenza dell’attività di somministrazione sull’intera superficie del locale e su tale solo fatto storico fonda il divieto di prosecuzione.

La questione giuridica centrale riguarda la natura dell’attività esercitata dalla società. Il giudice rileva che l’attività è stata intrapresa in forza di una comunicazione di subingresso del 2007 e proseguita senza interruzioni fino alla determinazione gravata. Ne deriva che l’intervento inibitorio non ha revocato un provvedimento autorizzativo, ma ha inciso su un’attività iniziata in forza di segnalazione certificata di inizio attività.

Su questa premessa il TAR richiama la struttura dell’art. 19 legge n. 241/1990. Il comma 3 attribuisce all’amministrazione un triplice ordine di poteri — inibitori, repressivi e conformativi — esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. Il successivo comma 4 stabilisce che, decorso tale termine, quegli stessi poteri restano esercitabili solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies.

Il giudice amministrativo sottolinea che l’autotutela richiede un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e impone un bilanciamento fra gli interessi coinvolti, con il rispetto del termine massimo ivi previsto per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati. La determinazione impugnata, come emerge dalla sua stessa trascrizione letterale, non contiene alcun cenno ai presupposti che legittimano l’annullamento d’ufficio.

Il motivo è dunque accolto come ragione più liquida, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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