Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docente (TAR Campania n. 3012 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo azionato e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. La penalità di mora, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, e cessa all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi 2.500 euro.

Il ricorrente chiede al TAR di ordinare l’esecuzione della sentenza, disponendo eventualmente la nomina di un Commissario ad acta e ponendo a carico dell’amministrazione le spese della fase. L’amministrazione, ritualmente intimata, si costituisce con memoria di stile e insta per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, rileva il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria. Sotto il secondo, rileva l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, avendo la sentenza, munita di attestazione di conformità, ricevuto notifica all’amministrazione in data 11.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e a spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio riconosce altresì i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la fissazione della penalità di mora, quantificata secondo il parametro dell’interesse legale. Quanto alla decorrenza, il TAR precisa che le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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