Rinuncia all’istanza cautelare e fissazione dell’udienza di merito (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 91 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la parte ricorrente può dichiarare in sede di camera di consiglio la rinuncia all’istanza cautelare, senza che ciò comporti la definizione del giudizio nel merito. Il tribunale, preso atto della rinuncia, deve limitarsi a fissare l’udienza pubblica per l’esame del merito della controversia, rimettendo al definitivo ogni statuizione sulle spese di lite, incluse quelle relative alla fase cautelare. L’ordinanza che prende atto della rinuncia non incide sul diritto di agire nel merito, che resta pienamente azionabile nelle forme e nei termini di rito.
Il Fatto
La società ricorrente, risultata esclusa da una procedura di gara indetta da un ateneo pubblico per l’affidamento di servizi, aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutti gli atti della procedura e del provvedimento di esclusione ed aggiudicazione. Con il ricorso introduttivo era stata altresì formulata l’istanza cautelare volta a ottenere la tutela urgente nelle more della decisione di merito, contestando la legittimità della propria estromissione dalla gara.
L’amministrazione universitaria si era costituita in giudizio per resistere alle pretese avversarie. All’udienza in camera di consiglio, tuttavia, la stessa parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’istanza cautelare originariamente proposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia all’istanza cautelare resa dalla parte ricorrente nella camera di consiglio del 16 luglio 2026, ritenendo che non sussistessero ragioni per non darvi seguito. Il tribunale ha osservato che la rinuncia alla tutela cautelare non comporta l’estinzione del giudizio di merito, il quale prosegue autonomamente secondo le regole ordinarie del processo amministrativo.
In applicazione dell’art. 55 cod. proc. amm., il giudice ha pertanto fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia, individuata per il giorno 7 ottobre 2026. La decisione di rimettere ogni pronuncia sulle spese di lite al momento della decisione finale trova fondamento nella circostanza che la definizione della fase cautelare non conclude il giudizio, rendendo opportuno demandare al Collegio giudicante ogni valutazione in ordine alla regolazione delle spese processuali.
L’ordinanza, esecutiva e comunicata alle parti, esaurisce la fase incidentale del giudizio, lasciando impregiudicata la trattazione del merito delle domande di annullamento e risarcitorie proposte dalla ricorrente, sia pure con la precisazione che l’esame delle stesse avverrà all’esito dell’udienza pubblica appositamente fissata.
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Nota della Redazione
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