Fondi antiusura, diniego per archiviazione penale e atto endoprocedimentale (TAR Toscana n. 1070 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Prefettura comunica agli interessati di aver trasmesso al Commissario straordinario una proposta di rigetto dell’istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma attitudine lesiva, e la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse. Il diniego adottato dal Commissario sul presupposto dell’archiviazione del procedimento penale per usura integra un atto sostanzialmente vincolato, in ragione del disposto dell’art. 14, comma 9, legge n. 108/1996. Il provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi è legittimo quando almeno uno di essi sia idoneo a sorreggerlo, anche se non specificamente censurato. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria connessa, in assenza di allegazioni sulla illegittimità dell’esito procedimentale.
Il Fatto
Con istanza del maggio 2015 i ricorrenti chiedevano alla Prefettura l’ammissione al Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, istituito dall’art. 14 legge n. 108/1996. Dopo il deposito delle integrazioni documentali richieste, la Prefettura comunicava nel maggio 2018 di aver trasmesso al Commissario straordinario una proposta di rigetto della domanda, motivata con l’inerzia degli interessati.
I ricorrenti impugnavano quella nota davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento del danno. In pendenza del giudizio, con motivi aggiunti la sola ricorrente estendeva il gravame al diniego del mutuo adottato dal Commissario nel luglio 2019, fondato sulla mancata integrazione documentale e sulla sopravvenuta archiviazione del procedimento penale.
La Motivazione della Corte
Sul ricorso introduttivo il Collegio rileva che la nota prefettizia impugnata è una mera proposta indirizzata al Commissario del Governo, al quale è riservata la decisione finale sull’accesso al beneficio. L’atto è quindi endoprocedimentale e improduttivo di effetti lesivi: l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, come già rilevato in sede cautelare, e la domanda risarcitoria accessoria non può trovare accoglimento.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esamina la disciplina del Fondo antiusura. L’art. 14, comma 2, legge n. 108/1996 subordina l’accesso alla dichiarazione di essere vittima del reato di usura e all’assunzione della qualità di parte offesa nel relativo procedimento. Il comma 9 prevede fra i casi di revoca del beneficio l’archiviazione del procedimento penale per il delitto di usura.
Il Collegio ritiene che, a fronte dell’archiviazione intervenuta nel procedimento in cui la ricorrente era parte civile, il diniego costituisca atto sostanzialmente vincolato. Non può ipotizzarsi l’applicazione dell’eccezione della lettera a-bis dell’art. 14, comma 9, che esclude la revoca quando siano disponibili elementi documentati e concordanti in ordine all’esistenza del danno: i motivi aggiunti riproducono le censure del ricorso introduttivo, incentrate sull’asserita illegittimità dell’integrazione documentale, senza alcuna doglianza verso il motivo di diniego relativo all’archiviazione.
Tale rilievo rende l’impugnativa inammissibile, prima che infondata, in applicazione del principio secondo cui il provvedimento fondato su una pluralità di motivi autonomi è legittimo se almeno uno di essi è idoneo a sorreggerlo, anche quando un capo della motivazione non sia specificamente censurato (Cons. Stato, sez. III, n. 8820 del 2024; sez. VI, n. 5816 del 2024; sez. IV, n. 11213 del 2023). Da ciò deriva il rigetto della domanda risarcitoria, non essendo allegata alcuna ragione per dubitare della legittimità dell’esito negativo del procedimento. Spese liquidate a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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