Accesso agli atti: irricevibile il ricorso tardivo e inutile l’errore scusabile (TAR Toscana n. 1071 del 28.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, la mancata indicazione nel provvedimento di diniego del termine e delle modalità per l’impugnazione davanti al TAR non giustifica di per sé la concessione dell’errore scusabile, ove non sussista alcuna incertezza giurisprudenziale in ordine al termine. Il ricorso notificato oltre il termine decorrente dalla piena conoscenza del diniego è pertanto irricevibile per tardività. La pacifica irricevibilità assorbe ogni ulteriore questione di inammissibilità, comprese l’omessa contestazione di una delle ragioni del diniego e l’omessa notificazione ad almeno un controinteressato, titolare di una posizione di controinteresse alla divulgazione di dati personali e sanitari.

Il Fatto

A seguito di vicende contenziose insorte in ambito familiare, il ricorrente presentava all’A.U.S.L. Toscana un’istanza di accesso a dati e documentazione attinenti alla terapia genitoriale praticata nei confronti di alcuni componenti del nucleo familiare. L’istanza veniva riscontrata con una nota del Direttore del COeSO che la rigettava, qualificando la richiesta come finalizzata al controllo generalizzato dell’attività amministrativa e relativa a documentazione strumentale a un procedimento di competenza del Tribunale dei Minorenni.

Il ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del diniego e la condanna dell’Azienda all’esibizione della documentazione. L’Amministrazione si costituiva, eccependo in via preliminare l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per omessa individuazione del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di tardività, muovendo dall’accertamento della data di ricezione della nota di diniego. La ricezione è dimostrata dalla stessa P.E.C. depositata dal ricorrente, datata 18 ottobre 2023, e nessuna prova contraria è offerta dall’Amministrazione che pure eccepisce la tardività.

Assunta quella data come dies a quo, il ricorso risulta notificato solo il 28 maggio 2024, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 116 cod. proc. amm. Il Collegio esclude che possa operare una forma di rimessione in termini derivante dall’omessa indicazione, nel diniego, dei termini e delle modalità per l’impugnazione.

Richiama sul punto l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 14 febbraio 2001, secondo cui la mancanza nell’atto dell’indicazione concernente il termine per impugnare, prescritta dall’art. 3 della legge n. 241/1990, non giustifica di per sé la concessione dell’errore scusabile, in considerazione della rigorosa disciplina dei termini processuali.

Nel caso concreto, l’assoluta mancanza di incertezza giurisprudenziale in ordine al termine in materia di accesso rende impossibile la concessione dell’errore scusabile, sostanzialmente invocata dal ricorrente con un fugace accenno alla possibilità di un’impugnazione svincolata dal termine tassativo. Il Collegio dichiara così il ricorso irricevibile.

La pacifica irricevibilità rende inutile ogni ulteriore considerazione sull’inammissibilità derivante dall’omessa contestazione di una delle ragioni del diniego — quella relativa alla strumentalità della documentazione — e dall’omessa notificazione ad almeno un controinteressato, individuato nei soggetti usufruenti la terapia familiare, titolari di una posizione di controinteresse alla divulgazione di dati personali e sanitari. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre IVA e CAP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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