La copia informatica del titolo esecutivo senza asseverazione è irregolare nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3059 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la copia informatica del titolo giudiziale da eseguire e la relativa attestazione di passaggio in giudicato, depositate dal difensore in modalità telematica, devono essere munite dell’asseverazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. La copia informatica priva di tale asseverazione non equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento e non può, pertanto, essere utilmente valutata dal giudice. L’onere di regolarizzazione grava sul difensore della parte interessata, che deve provvedervi entro il termine perentorio fissato dall’ordinanza.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2294/2023, depositata in data 27.06.2023, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha depositato in modalità telematica la copia informatica del titolo da ottemperare e l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del deposito, ha rilevato che tali documenti risultavano privi dell’asseverazione di conformità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente richiamato il disposto dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., il quale disciplina il deposito telematico di copie informatiche di atti processuali, provvedimenti del giudice o documenti formati su supporto analogico. La norma stabilisce che, quando il difensore deposita con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico, detenuto in originale o in copia conforme, egli attesta la conformità della copia all’atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005.
La Corte ha, quindi, richiamato l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), come modificato dal d.lgs. n. 217 del 2017, il quale dispone che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, solo se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha rilevato che la copia del titolo da ottemperare e l’attestazione di passaggio in giudicato erano prive di asseverazione. Tale carenza rende i documenti depositati irregolari, non potendo gli stessi equipararsi all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Il giudice amministrativo, pertanto, ha ritenuto necessario disporre la regolarizzazione dei documenti, assegnando al difensore della parte ricorrente il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla data di comunicazione dell’ordinanza, per provvedere all’asseverazione richiesta.
La decisione conferma la natura di onere processuale a carico del difensore che deposita documenti in modalità telematica, il quale deve garantire la conformità delle copie informatiche agli originali analogici. L’ordinanza ha, infine, rinviato il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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