Rimborso spese legali al dipendente assolto e sindacato sul parere di congruità (TAR Puglia n. 1071 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997, ha natura obbligatoria e vincolante ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali del dipendente assolto. Esso esprime una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza o irrazionalità. Il parere che si limiti a richiamare genericamente la natura del procedimento e l’attività difensionale, senza concreta ponderazione della complessità della causa, dell’importanza delle questioni e della durata del processo, è affetto da difetto di motivazione. Il rimborso, peraltro, non costituisce integrale ristoro delle spese pattuite tra assistito e difensore, ma ha carattere indennitario e trova un limite nei parametri di congruità e nei tetti di spesa normativamente previsti.
Il Fatto
Un Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, imputato in un procedimento penale per tentata violenza sessuale, tentata concussione e falsità ideologica, veniva assolto con sentenza del Tribunale di Bari, divenuta irrevocabile. Invocando l’art. 18 del d.l. n. 67/1997, chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute.
L’Amministrazione, sulla base del parere di congruità dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, riconosceva un importo ridotto rispetto alla nota specifica del difensore. Il dipendente impugnava il provvedimento; dopo la declinatoria di competenza del TAR Lazio, la vedova, in qualità di erede, riassumeva il giudizio davanti al TAR Puglia, chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che riconosce al parere dell’Avvocatura carattere costitutivo del diritto al rimborso, con la conseguente attribuzione di un peculiare potere valutativo all’Amministrazione sull’an e sul quantum. Il parere, di natura tecnico-discrezionale, non deve tuttavia conformarsi all’importo preteso dal difensore né a quello liquidato dall’Ordine, ma valutare le effettive necessità difensive.
Tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza o irrazionalità. Nel caso concreto l’Avvocatura aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti del rimborso e la qualificazione della sentenza di assoluzione come provvedimento che esclude la responsabilità, ma sul quantum si era limitata a una motivazione generica.
Il Collegio ritiene che tale motivazione non dia conto in modo effettivo e concreto dell’opera professionale prestata, della natura e complessità della causa, dell’importanza delle questioni e della durata del processo. Le censure relative al difetto di motivazione sono pertanto fondate e assorbenti.
Il Tribunale precisa tuttavia, richiamando Cass. Sez. Un. n. 13861 del 2015, che il diritto al rimborso non equivale al completo ristoro delle spese: non è postulabile un’equiparazione tra il debito del cliente verso il professionista e l’obbligo di protezione a carico dello Stato. L’istituto ha carattere indennitario, non risarcitorio o restitutorio.
In applicazione di tali principi, il Collegio determina equitativamente il rimborso in euro 10.000,00 onnicomprensivi, entro il limite massimo di euro 10.500,00 fissato dall’art. 1, comma 1015, della legge n. 178/2020 per il rimborso delle spese legali nel processo penale. Il ricorso è accolto nei sensi indicati, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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