Causa di servizio, procedimento d’ufficio solo se la dipendenza è certa (TAR Sicilia n. 1071 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento d’ufficio per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, previsto dall’art. 3 d.P.R. n. 461/2001, costituisce rimedio di carattere eccezionale. L’Amministrazione vi è tenuta soltanto quando abbia certezza della riconducibilità della lesione o dell’infermità a ragioni di servizio, cioè quando la dipendenza è intrinseca al verificarsi dell’evento dannoso. Quando invece la dipendenza è solo possibile e richiede un accertamento non ancora espletato, l’iniziativa d’ufficio non è dovuta e l’interessato non può astenersi dal presentare la domanda nei termini. I due procedimenti, su istanza di parte e d’ufficio, sono autonomi e rispondono a finalità diverse: la tutela del singolo e quella dell’Amministrazione. L’accertamento d’ufficio di una nuova infermità non genera alcun obbligo di attivare il procedimento per la sua qualificazione come dipendente da causa di servizio, se manca quel livello di evidenza che non lascia spazio a dubbi.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare, impugna il decreto con cui la Direzione generale per il Personale militare ha disposto la cessazione dal servizio permanente per infermità e il contestuale collocamento in congedo. Impugna altresì il provvedimento di collocamento in aspettativa, nella parte in cui esclude la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, e la nota dell’Istituto di Medicina Aerospaziale che nega l’avvio della procedura d’ufficio in assenza di domanda dell’interessato.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3 e 15 d.P.R. n. 461/2001 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. Sostiene che l’Amministrazione, dopo aver accertato d’ufficio una nuova infermità, fosse obbligata a verificarne d’ufficio la dipendenza da causa di servizio. Il Ministero della Difesa si costituisce e chiede il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e richiama l’art. 3 d.P.R. n. 461/2001, che impone all’Amministrazione di iniziare d’ufficio il procedimento quando risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio, e l’art. 15 del medesimo regolamento. Su questa base verifica se il caso concreto rientri nella disciplina invocata.

La risposta è negativa. Per la sua natura straordinaria, il rimedio si applica alle sole ipotesi eccezionali in cui l’infermità o la lesione siano immediatamente e manifestamente riconducibili al servizio. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’iniziativa d’ufficio è dovuta solo quando l’Amministrazione abbia certezza della dipendenza da ragioni di servizio, e non quando questa sia suscettibile di essere affermata o esclusa a seguito di un accertamento non ancora espletato (Cons. Stato, Sez. V, n. 2422 del 2000).

Al di fuori delle ipotesi in cui la dipendenza è intrinseca al verificarsi dell’evento dannoso, l’interessato non può fidare sull’attivazione del procedimento d’ufficio e astenersi dal presentare la domanda nei termini. Le due procedure sono autonome e non si condizionano a vicenda (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6943 del 2004; TAR Puglia, Bari, n. 594 del 2006).

Nel caso concreto, l’avvenuto accertamento d’ufficio di una nuova infermità non integra il livello di evidenza richiesto dalla norma. Il cardiologo aveva rilevato la mera possibilità che l’infermità traesse origine dalle stesse cause della patologia principale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente. Mancava dunque la certezza, e sarebbe stato necessario un accertamento ad hoc, da attivare su iniziativa della parte interessata.

Ne discende il rigetto del ricorso, non ravvisandosi alcuna violazione di legge, difetto di istruttoria o contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione. Le spese sono integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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