Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 673 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo di pagamento a carico della pubblica Amministrazione è suscettibile di attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risulti l’avvenuta notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Esso è altresì fondato quando l’Amministrazione non fornisca alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento, con conseguente ordine di esecuzione entro termine ultimativo e nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 645 del 2023, aveva dichiarato il diritto del docente ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione della prestazione e alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata il 31 gennaio 2025 presso la posta elettronica certificata del Ministero. Decorso il termine di centoventi giorni, il docente ha introdotto il giudizio di ottemperanza chiedendo l’assegnazione della carta con accredito di complessivi euro 1.000,00 e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Veneto ha anzitutto scrutinato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ritenendola ammissibile. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 31 luglio 2025; la sentenza è stata validamente notificata al Ministero ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.

Il Collegio ha poi escluso ogni dubbio sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha dunque ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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