Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 1071 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore del giudicato amministrativo non è tenuto ad apporre la formula esecutiva sul titolo: dopo la novella di cui al d.lgs. 149/2022, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva. Spetta all’Amministrazione debitrice, e non al ricorrente, provare l’adempimento dell’obbligazione di pagamento. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta, predeterminandone il compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, con sentenza n. 885/2024 pubblicata l’11 luglio 2024, l’accertamento del diritto a usufruire per l’anno scolastico 2021/2022 della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 500,00 e alla rifusione delle spese di lite.

Il titolo, notificato all’Amministrazione il 30 agosto 2024, era passato in giudicato per mancata impugnazione. Poiché il Ministero non aveva corrisposto alcunché, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando la linea già tracciata da TAR Lazio, sez. II, n. 498 del 29 maggio 2025, sez. I, n. 225 del 17 marzo 2025 e sez. I, n. 842 del 19 dicembre 2024 su casi analoghi.

La prima questione affrontata è di natura processuale. È documentalmente provato che la sentenza è divenuta definitiva e che sono decorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione debitrice. Il termine dilatorio dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996 risulta quindi rispettato. Il Tribunale precisa che, alla luce della novella del d.lgs. 149/2022 in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva: il termine decorre dalla notifica della sentenza anche priva di tale formula, in linea con TAR Lazio, sez. I, n. 2096 del 2 febbraio 2024.

Superato l’ostacolo processuale, il Collegio passa al merito dell’ottemperanza. L’Amministrazione, cui incombeva l’onere della prova, non ha dimostrato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento. L’inadempimento resta dunque accertato e giustifica l’accoglimento.

Da qui i provvedimenti consequenziali. Al Ministero è ordinato di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a cura di parte. Per l’ipotesi di infruttuosa scadenza, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale competente, o un funzionario delegato, con insediamento su sollecitazione della ricorrente e termine di sessanta giorni per la piena esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso commissariale è liquidato in via anticipata e posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, salvo conguaglio su motivata richiesta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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