La motivazione del diniego paesaggistico non può essere apodittica (TAR Puglia n. 935 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazioni paesaggistiche, l’amministrazione è tenuta a esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto. Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi a esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie, ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni di tutela dell’area vincolata mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per cui l’opera non è idonea a inserirsi nell’ambiente circostante. Il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio che si limiti a richiami generici alle previsioni delle NTA del PPTR e alla scheda PAE, senza indicare gli specifici profili di incompatibilità del progetto, è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente illegittimità dei provvedimenti finali di diniego edilizio e paesaggistico che su di esso si fondino.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel Comune di Nardò in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004 e inclusa nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico “Città consolidata” del PPTR, presentava istanza per il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria con realizzazione di volumi tecnici sulle coperture.

La Commissione Locale Paesaggio esprimeva parere negativo, ritenendo la soluzione progettuale alterante dei caratteri tipologici e architettonici degli immobili del contesto, con richiamo all’art. 78, co. 2, lett. b, delle NTA del PPTR e alla scheda PAE 0067. Il Comune comunicava il preavviso di rigetto e, successivamente, adottava il diniego dell’autorizzazione paesaggistica e il conseguente diniego del permesso di costruire.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo di censura, relativo al difetto di istruttoria e di motivazione del parere della Commissione Locale Paesaggio. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’amministrazione, nelle determinazioni paesaggistiche, deve esternare l’avvenuto apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e le circostanze di fatto relative al manufatto, non potendo il diniego limitarsi a valutazioni apodittiche e stereotipate (citando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1378 del 2026).

Il parere impugnato, unico elemento istruttorio posto a fondamento dei dinieghi, si limitava a dedurre l’incompatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico, con l’art. 78 delle NTA al PPTR e con la scheda PAE 0067, senza offrire alcuna reale spiegazione delle ragioni poste a base di tali conclusioni. Il Collegio ha rilevato la mancanza dell’analisi delle concrete caratteristiche dell’intervento rispetto al contesto, nonché la genericità dei richiami normativi, non avendo la Commissione precisato sotto quale specifico profilo il progetto contrastasse con le previsioni indicate.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza, il TAR ha ritenuto la violazione superata, avendo il Comune documentato di aver emendato l’errata trasmissione con l’invio degli atti corretti. Il Collegio ha concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento dei provvedimenti di diniego, facendo salvo il potere-dovere dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto dei principi evidenziati in motivazione, con condanna alle spese del Comune di Nardò.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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