Ordine di demolizione illegittimo in pendenza di istanze di condono non definite (TAR Puglia n. 1073 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento che ordina la demolizione di opere abusive adottato in presenza di istanze di condono edilizio presentate e non ancora definite. L’art. 44, ultimo comma, l. n. 47/1985 dispone che, in pendenza del termine per la presentazione delle domande di sanatoria, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi. L’art. 38 l. n. 47/1985 prevede che la presentazione della domanda sospende il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Nella pendenza della definizione di tali domande non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione. Il contegno del Comune che non provveda agli adempimenti istruttori disposti dal giudice è valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno ha ingiunto la demolizione di un fabbricato ad uso abitazione, di un bagno e di una veranda, con ripristino dello stato dei luoghi e avvertimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, oltre alla sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Hanno dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore sui presupposti, oltre alla violazione degli artt. 38 l. n. 47/1985 e 39 l. n. 724/1994, assumendo di aver presentato due domande di condono. Il Comune non si è costituito.
Respinta l’istanza cautelare monocratica, il Tribunale ha ordinato al Comune di depositare le istanze di condono con i relativi allegati e ha sospeso l’efficacia dell’ordine demolitorio. L’incombente istruttorio è rimasto inadempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio. La ragione risiede nell’effetto sospensivo che l’art. 44, ultimo comma, l. n. 47/1985 e l’art. 38 l. n. 47/1985 riconnettono alla domanda: nella pendenza della definizione non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione.
Il Tribunale verifica che nel caso concreto l’ordinanza gravata muove dall’assenza di titoli edilizi, ma dai documenti in atti risulta che i ricorrenti hanno presentato due istanze di sanatoria ai sensi della l. n. 47/1985, non ancora definite. La circostanza trova conferma negli esiti del sopralluogo posti a fondamento del provvedimento, nell’attestazione del tecnico incaricato all’epoca della presentazione delle pratiche e nell’istanza di accesso agli atti.
Assume rilievo, inoltre, il contegno processuale dell’Ente, che ha omesso di provvedere agli adempimenti istruttori richiesti con l’ordinanza interlocutoria. Il Collegio valuta tale condotta ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., traendone argomento favorevole alla posizione dei ricorrenti.
L’ordinanza impugnata è pertanto illegittima per violazione dell’art. 44 della l. n. 47/1985, perché relativa a manufatti oggetto di istanze di condono non ancora esitate. Il ricorso è accolto e il provvedimento demolitorio annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive e del contributo unificato.
Nota della Redazione
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