Ordine di demolizione tra atto vincolato e doppia conformità (TAR Campania n. 401 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e a contenuto rigorosamente vincolato. Non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, poiché la partecipazione del privato non potrebbe influire sull’esito di una decisione interamente predeterminata dalla legge. È sufficiente che il provvedimento descriva le opere abusive e indichi le ragioni della loro abusività, senza necessità di una motivazione ulteriore basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è soggetto a sanzione reale anche il c.d. abuso soltanto formale. La valutazione sulla doppia conformità è riservata al diverso procedimento di accertamento di conformità, che presuppone sempre un’apposita istanza di parte ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fondo su cui insistono due fabbricati destinati ad attività commerciali, realizzati in assenza di titolo edilizio e poi condonati con un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2011. All’esito di un sopralluogo del 2018, il Comune ha annullato il condono nel 2019 e ha poi disposto, con l’ordinanza impugnata, la demolizione di entrambi i manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto assoluto di motivazione. La difesa dell’ente locale ha contestato le censure nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e muove da un dato dirimente: l’ordinanza impugnata consegue all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria che aveva legittimato i capannoni. La ricorrente non offre alcuna prova sulla qualificabilità delle opere come interventi di manutenzione, avendo anzi affermato che i manufatti sono stati realizzati in assenza di permesso di costruire.
Su questa premessa cade il primo motivo. Non è dato comprendere quali argomenti la ricorrente avrebbe potuto svolgere nel procedimento, ove fosse stato comunicato l’avvio, perché il contenuto dell’atto risulta interamente predeterminato dalla legge. Nel confortare questa conclusione il Collegio richiama l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato sez. V n. 8537 del 2025, per cui l’ordinanza di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, avendo natura vincolata.
Anche il secondo motivo è infondato. L’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e risulta sufficientemente motivata quando contiene la descrizione delle opere e le ragioni della loro abusività. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. III n. 3695 del 2025: non serve una ulteriore motivazione incentrata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, né il decorso del tempo ingenera un affidamento legittimo tutelabile in capo al proprietario, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti certi, evenienza che difetta quando manchino i titoli prescritti.
Su un piano sostanziale il Collegio precisa che l’ordinanza che sanziona opere realizzate sine titulo non deve spingersi ad affermare il contrasto sostanziale dei manufatti con la disciplina urbanistico-edilizia, poiché ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è assoggettato a sanzione reale anche l’abuso formale. La verifica sulla doppia conformità — alla disciplina vigente al momento di realizzazione e a quella della presentazione dell’istanza — appartiene invece al diverso procedimento di accertamento di conformità, che presuppone sempre un’apposita istanza di parte.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.