Conferma del divieto di detenzione armi: non è doverosa la revoca in presenza di esiti positivi delle vicende giudiziarie (TAR Abruzzo n. 179 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del divieto di detenzione di armi non è configurabile alcun diritto del richiedente alla rimozione della misura, trattandosi di potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, volto a prevenire la commissione di reati e di fatti lesivi della pubblica sicurezza. La definizione positiva delle vicende giudiziarie e il decorso del tempo non impongono un giudizio prognostico favorevole sull’affidabilità del soggetto: non esiste alcun automatismo tra assenza di precedenti penali o esito favorevole dei procedimenti e revoca del provvedimento. L’archiviazione o l’assoluzione per prescrizione non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti valutabili ai fini del giudizio di inaffidabilità, potendo l’Amministrazione apprezzare anche la materialità dei fatti contestati. Il diniego di revoca, sorretto da istruttoria completa e motivazione coerente, è legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota con cui la Prefettura dell’Aquila aveva respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione armi, originariamente emesso nel 2007 all’esito di un arresto per violazione della disciplina sugli stupefacenti e del rinvenimento di armi detenute abusivamente. A fondamento dell’istanza erano dedotti il tempo trascorso e la definizione positiva delle vicende giudiziarie: una sentenza di non doversi procedere per prescrizione limitatamente ad alcuni capi e di assoluzione per altri, una riforma in appello con assoluzione e un’archiviazione. La Prefettura, dopo aver acquisito i riscontri del Comando provinciale Carabinieri e della Questura, confermava il divieto per assenza di nuovi elementi idonei a legittimare un diverso orientamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Il Collegio ha premesso che l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore ogni circostanza relativa all’adozione e alla conferma del divieto di detenzione di armi, essendo la misura finalizzata alla prevenzione di reati e di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
I giudici hanno escluso qualsiasi automatismo tra l’accertata inesistenza di precedenti penali o la definizione positiva delle pregresse vicende giudiziarie e il giudizio favorevole sull’affidabilità del richiedente (richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4265/2016 e TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, n. 50/2022). La valutazione deve comporsi di ogni elemento utile in un’ottica preventiva, considerando che il rilascio della licenza di porto d’armi ha contenuto concessorio di natura eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi (in termini TAR Umbria – Perugia, Sez. I, n. 44/2022).
Il Collegio ha inoltre precisato che l’avvenuta prescrizione di alcuni capi di imputazione non equivale a piena assoluzione nel merito, essendo indicativa della materialità storica dei fatti contestati: l’eventuale archiviazione non preclude all’Autorità di valutare la gravità degli episodi, né elimina sul piano fattuale i comportamenti rilevanti per il giudizio di inaffidabilità (in tal senso TAR Marche – Ancona, n. 902/2021 e TAR Lombardia – Milano, n. 319/2019).
Quanto all’istruttoria, la documentazione versata in atti ha dimostrato che la Prefettura aveva avviato un’approfondita attività istruttoria, interpellando il Comando provinciale Carabinieri e acquisendo i riscontri della Questura, concludendo per la conferma del divieto in assenza di elementi dotati del necessario carattere di idoneità a comprovare la sicura affidabilità dell’istante. Il TAR ha pertanto ritenuto la determinazione impugnata coerente e logicamente motivata, con conseguente reiezione del ricorso e condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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