Giudizio di ottemperanza e Carta docente: esecuzione del giudicato senza formula esecutiva (TAR Lazio n. 1073 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996 decorre dalla notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione anche quando questa sia priva di formula esecutiva. A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, l’apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini del giudizio di ottemperanza. Grava sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina n. 1128/2024, pubblicata il 22 ottobre 2024 e notificata all’amministrazione il 7 gennaio 2025. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre spese di lite.

La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione. Il ricorrente, lamentando la mancata esecuzione, chiede al TAR di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento delle somme dovute, con nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento. L’amministrazione si costituisce con atto di mera forma e non svolge difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato, in continuità con i recenti precedenti della stessa sezione staccata in casi analoghi (sez. II n. 498 del 2025, sez. I n. 225 del 2025 e sez. I n. 842 del 2024). La decisione si fonda su due passaggi essenziali.

Sul piano processuale, il TAR verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione debitrice, richiesto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996. La questione è se quel termine decorra anche in assenza dell’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza. Il Collegio, richiamando TAR Lazio, sez. I, n. 2096 del 2024, osserva che dopo la novella del d.lgs. n. 149/2022 la formula esecutiva non è più necessaria ai fini del giudizio di ottemperanza. Il termine decorre dunque dalla notifica della sentenza, anche se priva di formula.

Sul piano sostanziale, la Corte rileva che risulta documentalmente provato il passaggio in giudicato del titolo per mancata impugnazione. Parimenti documentato è il decorso del termine dilatorio dalla notifica.

Il Collegio affronta poi la prova dell’adempimento: l’amministrazione, nonostante l’onere incombente, non ha dimostrato di avere eseguito l’obbligazione di pagamento. Da qui l’accoglimento del ricorso.

In conseguenza, il TAR ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, procedendo al pagamento in favore del ricorrente. Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte e provvederà entro 60 giorni, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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