Ottemperanza carta docente con riparto onere probatorio applicato (TAR Lazio n. 6184 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto ad accertare l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato, senza possibilità di sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta. In tale sede, grava sull’Amministrazione l’onere di fornire elementi circa l’avvenuta esecuzione della sentenza; in mancanza, la pretesa del ricorrente deve trovare accoglimento. L’ordine di ottemperanza deve essere impartito con l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, decorso il quale si provvede alla nomina di un commissario ad acta. La condanna al risarcimento del danno e alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una specifica istanza e la sussistenza di un danno ulteriore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025, per un importo nominale di € 500,00. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione a tale statuizione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo. Ha poi affermato la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva fornito alcuna prova o seria indicazione circa l’esecuzione della sentenza. Richiamando il principio di derivazione giurisprudenziale per cui, nel rapporto tra debitore e creditore, è onere del debitore dimostrare l’avvenuto adempimento, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente, in quanto l’inadempimento era da considerarsi allegato e non contestato.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici.
La Corte ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno e la richiesta di penalità di mora, ritenendo che allo stato non sussistessero i presupposti, fatta salva la possibilità di una successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.