Parere tardivo della Soprintendenza e obbligo di autonoma valutazione del Comune (TAR Lazio n. 188 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, è vincolante solo se reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Ove adottato tardivamente, ancorché negativo, il parere perde tale natura e il Comune, quale amministrazione competente al provvedimento finale, è tenuto a svolgere un’autonoma valutazione della compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela. Il recepimento acritico e automatico del parere tardivo integra difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, con conseguente illegittimità del provvedimento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la determinazione con cui il Comune ha espresso parere negativo sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 32 legge n. 47 del 1985, relativa alla realizzazione di due fabbricati a destinazione residenziale e agricola, ordinando la demolizione e la remissione in pristino ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il diniego comunale recepiva il parere negativo della Soprintendenza, a sua volta adottato oltre il termine di legge.
I ricorrenti hanno dedotto la tardività del parere della Soprintendenza, con conseguente perdita del carattere vincolante, l’insufficienza della motivazione del diniego e la natura urbanistica delle valutazioni espresse. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso esaminando in via assorbente il primo motivo, incentrato sulla tardività del parere della Soprintendenza e sul conseguente difetto di istruttoria del diniego comunale. Il percorso argomentativo muove dalla disciplina dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, che al comma 8 fissa in quarantacinque giorni il termine per il parere.
Il Tribunale ricostruisce il regime dei termini: se il parere è reso entro il termine, esso assume natura vincolante e l’amministrazione procedente non può discostarsene. Se invece è adottato tardivamente, la vincolatività viene meno e il Comune è obbligato a formulare un giudizio autonomo circa il rispetto, in concreto, delle esigenze di tutela paesaggistica, in relazione alle caratteristiche dell’area vincolata e alla natura dell’intervento.
Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, n. 5823 del 2025, secondo cui l’obbligo di autonoma valutazione è ancor più stringente quando l’amministrazione procedente abbia trasmesso alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento, esprimendosi in senso favorevole sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Applicando tali principi, il Tribunale ricostruisce la sequenza cronologica: il Comune, con nota del 12 febbraio 2013, ha trasmesso alla Soprintendenza la documentazione unitamente a una proposta di parere favorevole; la Soprintendenza ha reso il parere negativo solo con nota prot. 3842 del 07/02/2014, ben oltre il termine di quarantacinque giorni. Ne deriva che il parere non poteva essere vincolante: il Comune avrebbe dovuto valutarne autonomamente le ragioni, facendole eventualmente proprie, senza recepirle in modo automatico.
Il provvedimento impugnato ha invece dichiarato di dover provvedere in conformità al parere negativo, senza considerarne la tardività. Da qui l’illegittimità del diniego, con assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione; le spese di giudizio sono compensate tra le parti per ragioni di equità.
Nota della Redazione
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