Danno da ritardo e spettanza del bene della vita: onere di prova (TAR Sicilia n. 1076 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fattore tempo nella conclusione del procedimento amministrativo non costituisce, di per sé, oggetto di autonomo risarcimento. La violazione del termine assume rilievo risarcitorio solo se il ritardo ha inciso sul bene della vita che il privato avrebbe potuto conseguire, con la conseguenza che la domanda deve fondarsi sulla dimostrazione, anche in via prognostica, della spettanza del bene della vita. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni, che per il danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento decorre dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere, senza che rilevi il termine assegnato al commissario ad acta, quale ausiliario del giudice. Nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza, non essendo temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, con la conseguenza che il danneggiato deve fornire prova rigorosa dell’an e del quantum.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Assessorato regionale al risarcimento dei danni, quantificati in oltre centocinquantamila euro, per l’illegittimo mancato rilascio, a far data dal 2012, di una concessione demaniale marittima in ampliamento rispetto a quella già rilasciata nel 2012, avente ad oggetto il posizionamento di sedie e tavolini e l’installazione di un chiosco prefabbricato su una porzione di arenile.
La domanda trae origine da una precedente pronuncia con cui il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e ha nominato un commissario ad acta. Dopo la riapertura dell’istruttoria senza accoglimento dell’istanza, la ricorrente ha attivato la negoziazione assistita e ha proposto azione davanti al giudice ordinario, che ha declinato la giurisdizione; la domanda è stata quindi riproposta davanti al giudice amministrativo in virtù della translatio iudicii.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato tardive e inutilizzabili le memorie depositate dalla ricorrente, per violazione dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., letti in combinato disposto con l’art. 4, comma 4 delle disp. att. del c.p.a. e con l’art. 155 c.p.c.: il termine a ritroso scaduto di domenica va anticipato al sabato, con la conseguenza che il deposito oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile si considera effettuato il giorno successivo.
Nel merito delle eccezioni, il Tribunale ha riqualificato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per decadenza come eccezione di irricevibilità per tardività e l’ha ritenuta fondata. Applicando l’art. 30, comma 4, c.p.a., il Collegio ha escluso che il termine assegnato al commissario ad acta possa incidere sul calcolo della decadenza, attesa la natura di ausiliario del giudice di tale organo, richiamando la Ad. Pl. Cons. Stato n. 8 del 2021. Il termine per provvedere è così scaduto il 23 dicembre 2017, la decadenza è iniziata a decorrere un anno dopo e si è consumata il 23 aprile 2019, mentre la domanda è stata proposta solo nel 2021 e nel 2022, con salvezza degli effetti della domanda proposta davanti al giudice ordinario.
Il ricorso è stato in ogni caso rigettato nel merito. Il Collegio ha ribadito che la violazione del termine rileva solo se incide sul bene della vita, richiamando la giurisprudenza secondo cui è necessaria la dimostrazione della spettanza del bene della vita, anche tramite giudizio prognostico. Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato né provato la spettanza della concessione richiesta. Non assumono rilievo le due autorizzazioni brevi rilasciate nel 2023 e nel 2024, relative a un’area demaniale diversa e ad attività differenti dal posizionamento del chiosco.
Il Tribunale ha infine sottolineato che nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza, dovendo il danneggiato provare gli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., non essendo sufficiente la mera illegittimità del silenzio. La domanda è stata quindi respinta perché irricevibile e infondata, con compensazione delle spese e accoglimento dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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